Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50758 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50758 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Bolzan Loredana, nata a Gaiarine il 07/09/1955
2. Bolzan Luigi, nato a Treviso il 29/05/1959
3. Zanta Massimo, nato a Treviso il 15/04/1959
avverso la sentenza del 02/03/2015 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso;
udito l’avv. Federico Vianelli, per la costituita parte civile, che si riporta alle
conclusioni scritte;
udito l’avv. Luigi Fadalti per i ricorrenti Balzan Loredana e Balzan Luigi, oltre che
in sostituzione del’avv. Giuseppe Basso per Zanta, che si è riportato ai ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 02/03/2015, in parziale
riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Treviso del 14/01/2011,
dichiarati prescritti i reati di peculato consumati fino al 02/09/2002 e quelli di
falso consumati fino al 02/07/2007, ha ridotto la pena inflitta a seguito del
giudizio abbreviato svolto in primo grado, nei confronti di Balzan Loredana ad
anni sette di reclusione; di Balzan Renato in anni cinque e mesi otto di
reclusione; di Zanta Massimo in anni tre e mesi quattro di reclusione; ha
modificato o revocato le pene accessorie e ridotto la provvisionale riconosciuta in
favore della parte civile, condannando gli imputati alle spese ulteriori in favore di

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Data Udienza: 15/12/2015

quest’ultima e confermato la confisca dei beni in sequestro, costituenti profitto
del reato di peculato.
La pronuncia ha confermato l’affermazione di responsabilità degli odierni
ricorrenti in relazione ai delitti di peculato, aggravati ai sensi dell’art. 61 n. 7
cod. pen. consumati in concorso attraverso l’appropriazione, da parte di Bolzan
Loredana 1 di somme di cui aveva il possesso in qualità di assistente
amministrativa della ASL 9 di Treviso, realizzata fino al novembre 2007, e la loro

confronti dei quali si era proceduto separatamente, e, quanto alla Bolzan
Loredana, anche dei delitti di falso, strumentali all’azione appropriativa,
consumati anche questi fino al novembre 2007.
Le circostanze di fatto sono pacifiche, poiché tutti gli imputati hanno
ammesso le loro responsabilità e si possono riassumere nei termini seguenti: la
donna si occupava dell’intero processo di corresponsione degli stipendi agli
specialisti ambulatoriali interni (da ora S.A.I.) partendo dalla predisposizione
delle previsioni di spesa per il bilancio economico preventivo fino alla spedizione
dei cedolini stipendiali; era in possesso di password per l’utilizzo del sistema
informatico, per il suo profilo professionale di amministratore di sistema;
sottoponeva mensilmente al dirigente del servizio convenzioni le liste di
trasmissione delle liquidazioni, documenti cartacei che venivano inviati poi dalla
stessa Bolzan al servizio economico finanziario (nel prosieguo SEF) ed al
tesoriere a cura del SEF unitamente al supporto informatico, anch’esso
predisposto dalla Bolzan.
2.1. Nell’interesse di Bolzan Loredana e Bolzan Luigi la difesa ha proposto
ricorso richiamando le circostanze di fatto, attinenti alla qualifica della ricorrente
di assistente amministrativa di categoria C, addetta ai SAI; la qualità di rapporto
di lavoro privato che legava l’interessata alla struttura pubblica per cui prestava
attività di lavoro; l’azione appropriativa realizzata sulla liquidazione dei compensi
dei SAI, nell’ambito della quale la Bolzan aveva predisposto gli atti in modo che i
percettori delle somme non avessero alcun rapporto con l’ente erogatore, con la
formazione di mandati di pagamento che poi venivano erogati dal servizio
tesoreria.
In tale attività la Bolzan aggirava i controlli utilizzando matricole di sanitari
cessati dal servizio, o creandone di nuove, grazie alla procedura di liquidazione
prevista per i SAI che agivano quali sostituti temporanei, per la quale si
prevedeva l’immissione manuale dei dati anagrafici, e provvedeva poi ad alterare
le somme loro dovute.

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Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015

custodia su conti correnti intestati agli altri due ricorrenti, oltre che a terzi nei

Ciò premesso in fatto si deduce nel ricorso con un primo motivo violazione di
cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 357 e 358
cod. pen. conseguente all’erronea attribuzione all’interessata della qualità di
pubblico ufficiale o incaricata di pubblico servizio, alternativamente
riconosciutagli nelle due pronunce di merito.
2.2. Si eccepisce vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
anche con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, ritenendosi nella

A tal fine si identificano le modalità della condotta ascrivibile all’interessata
nel modo seguente:
– la donna alterava la schermata video del terminale, mantenendo il nome di
un medico, ma attribuendogli matricola ed IBAN diversi;
– inseriva delle voci non dovute nei pagamenti;
– stampava il modello PAYB617 e lo contraffaceva alterandone gli importi;
– il documento veniva fotocopiato ed allegato alla nota di liquidazione;
– tale nota veniva sottoposta alla firma del dirigente in genere l’ultimo
giorno utile per i pagamenti;
– cancellava la falsa schermata video e ripristinava la scheda del medico il
cui nominativo era stato utilizzato, stampava il nuovo PAYB617 e lo inoltrava alla
ragioneria per gli adempimenti fiscali, elementi tutti che, secondo il ricorrente,
evidenziavano che i raggiri avevano preceduto l’appropriazione ed erano a
questa strumentali, con la conseguente necessità di inquadramento della
fattispecie nel reato di truffa.
Sul punto si richiama la pronuncia di primo grado che ricostruiva la
materiale condotta svolta dall’interessata, identificandola nell’alterazione del
documento informatico detto modello PAYB617, ove si faceva apparire più bassa
la cifra da corrispondere ai finti specialisti, nella sua fotocopiatura ed allegazione
alla nota di liquidazione, e successiva sottoposizione alla firma del responsabile,
che serviva a disporre l’erogazione dei compensi.
Si conclude che, mentre pacificamente il peculato avrebbe potuto ascriversi
al dirigente, all’interessata non poteva che imputarsi la truffa, poiché ella non
era possesso del denaro, neppure in via mediata, in quanto per la sua
erogazione era essenziale il DVD che veniva consegnato alla Sigma spa, sulla cui
base venivano eseguiti i pagamenti dalla banca, che costituiva il dato, attraverso
il quale si reAtizzava l’artificio o il raggiro, per entrare in possesso delle somme.
2.3. La violazione di legge viene eccepita con riguardo alle fattispecie di cui
agli artt. 476, 490 e 493 cod. pen. contestate in relazione agli artt. 357 e 358
cod. pen. con riferimento all’erronea attribuzione alla Bolzan della qualifica di
Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015

condotta descritta, integrato il reato di truffa, e non quello di peculato accertato.

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, poiché non si ritiene
riconducibile alla categoria degli atti pubblici la documentazione contabile
alterata dall’interessata, riguardante rapporti di natura privatistica, pertanto
priva di qualsiasi funzione di attestazione o della natura di atto avente fede
privilegiata, circostanza che esclude la qualificazione giuridica del reato
contestato e la procedibilità dell’azione.
2.4. Si deduce violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett.b ) cod. proc. pen.

punto di determinazione della pena, riconoscimento delle attenuanti generiche e
loro bilanciamento con le aggravanti ritenute, elementi in relazione ai quali era
stata omessa la considerazione della condotta ampiamente confessoria degli
interessati.
2.5. Con ultimo motivo si eccepisce violazione di cui all’art. 606 comma 1
lett.e ) cod. proc. pen. con riferimento all’individuazione dell’an e del

quantum

del risarcimento identificato come spettante alla costituita Regione Veneto,
determinato senza individuazione degli elementi costitutivi del diritto, né
indicazione degli elementi considerati per la quantificazione del suo ammontare.
3.1. Nell’interesse di Zanta Massimo la difesa nel suo ricorso deduce con un
primo motivo violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e ) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 357 e 358 cod. pen., contestando che la ricostruzione
di fatto dell’autonomia riconosciuta alla Bolzan sia avvenuta sulla base delle
dichiarazioni rese in argomento dal funzionario dell’USLL di Treviso, senza
considerare la sua natura di persona offesa dal reato, che imponeva cautela
nell’apprezzamento della prova, stante il sicuro coinvolgimento delle strutture di
controllo di quell’ufficio, quanto meno ai sensi dell’art. 40 cod. peon.
Inoltre la qualifica di persona offesa dell’azienda che il testimone
rappresentava, che aveva formulato istanza di risarcimento per 11 milioni di
euro, imponeva le medesime attenzioni valutative, che si assumono non seguite
nello specifico.
Si contesta inoltre la qualifica di incaricato di pubblico servizio nella Bolzan,
mera impiegata amministrativa, escludendo inoltre che fosse emerso il suo
esclusivo possesso della password per l’elaborazione dei prospetti paga,
contrariamente a quanto accertato nella sentenza.
3.2. Si eccepisce violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.
proc. pen. in relazione alla qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 314
cod. pen. stante l’illogicità della conclusione, a fronte della ritenuta finalizzazione
delle condotte di falsificazione poste in essere ad ottenere il denaro, di cui
nessuna norma interna attribuiva il possesso alla Bolzan, sia sul piano materiale
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Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015

con riferimento all’applicazione degli artt. 132, 133, 62 bis e 69 cod. pen. in

che giuridico; si richiama a sostegno della tesi della realizzazione di artifici e
raggiri da parte dell’interessata l’attività materiale da questa svolta, sopra
descritta sub 2.2.
3.3. Si eccepisce inoltre violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.
proc. pen. con riferimento alla mancata considerazione delle circostanze post
delitto ai fini della determinazione della pena e del riconoscimento delle
attenuanti generiche, malgrado l’indiscussa realizzazione di attività meritoria da

prescindere, malgrado la rilevanza normativamente prevista degli atti
susseguenti al reato.
3.4. Si contesta da ultimo violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.
proc. pen. riguardo al mancato accertamento della prescrizione del reato di truffa
o appropriazione indebita, nel quale si ritiene di dover inquadrare la fattispecie
contestata, segnalando che l’effetto estintivo si è prodotto prima della sentenza
di primo grado, ed esattamente il 01/12/2009, dovendosi escludere effetto
interruttivo all’interrogatorio reso dall’interessato il 18/06/2009 alla Guardia di
Finanza.
La circostanza comporta l’obbligo di dissequestro delle somme sottoposte a
vincolo con la misura di cautelare reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento solo parziale, per gli effetti conseguenti
all’ulteriore decorso della prescrizione.
2.1. Deve essere confermata in questa sede la corretta attribuzione
all’interessata della qualifica di incaricata di pubblico servizio stante l’attività
amministrativa a questa demandata, la cui azione si inseriva nel procedimento di
formazione di atti aventi efficacia sia accertativa, quanto alle prestazioni da
riconoscere in favore dei professionisti che operavano per incarico pubblico, che
dispositiva, consentendo l’uscita dal patrimonio dell’ente delle somme computate
in esito al procedimento. Ne consegue che, attenendosi alla definizione di cui
all’art. 358 cod. pen. deve escludersi che la sua attività potesse qualificarsi quale
mansione d’ordine o prestazione di opera meramente materiale, tale da poter
rientrare nell’esclusione dalla richiamata categoria giuridica, presupposto di
entrambi i reati contestati.
La scelta funzionale, chiaramente svolta dal legislatore al fine di definire le
figure giuridiche in esame, impone di escludere qualsiasi valenza alla natura del
rapporto di lavoro intercorrente tra la dipendente e l’ente pubblico, che rileva

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Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015

parte dello Zanta, dalla cui considerazione la Corte ha ritenuto di dover

solo al fine della regolamentazione delle obbligazioni reciprocamente assunte
dalle parti con la conclusione del contratto di lavoro (principio pacifico; da ultimo
Sez. 6, Sentenza n. 26712 del 14/06/2013, im. Sottile Rv. 256865), ed esclude
conseguentemente qualsiasi fondamento al rilievo formulato dalla difesa con il
primo motivo.
2.2. Analogamente non fondata è l’eccezione di violazione di legge svolta
da entrambi i ricorrenti con riferimento alla ritenuta non corretta qualificazione

caratterizzante del reato contestato è l’appropriazione di denaro o beni di cui si
abbia, nella qualità riconosciuta, la disponibilità giuridica o di fatto, e non vi è
dubbio che, per la natura dell’attività amministrativa demandata all’interessata,
di cui vi è ampia descrizione nella parte narrativa, essa fosse nella disponibilità
giuridica delle somme che l’amministrazione doveva erogare ai sanitari. Ciò in
quanto la donna si inseriva nel procedimento amministrativo di formazione della
volontà dell’amministrazione, attraverso un’attività che presupponeva verifica
degli elementi idonei al maturare dei crediti dei professionisti, in relazione alle
prestazioni da questi effettivamente offerte, oltre che all’individuazione dei conti
correnti ad essi relativi, che consentiva l’emissione in favore dei creditori dei
mandati di pagamento, che permettevano all’ente erogatore di eseguire l’attività
di corresponsione materiale delle somme.
Risulta in tal modo del tutto evidente, data la tipologia degli atti compiuti
dalla Bolzan che, vi fosse o meno il visto del dirigente su tali tabulati predisposti
– e dalle pronunce di merito si è accertato che frequentemente tale visto non
c’era – la circostanza non impediva ai pagamenti di essere eseguiti, per un
principio di affidamento; peraltro il controllo del dirigente di fatto mai avrebbe
potuto estendersi, per esempio, alla verifica dell’esatta corrispondenza dei codici
IBAN attribuiti ai singoli percettori, o al controllo dei nominativi dei medici
specialisti che intervenivano saltuariamente ad eseguire le sostituzioni, elementi
di fatto attraverso la cui alterazione la donna realizzava l’appropriazione del
denaro, convogliandolo su conti correnti propri o di terzi con i quali aveva
previamente concordato l’illecita attività.
La ricostruzione della condotta tenuta nella specie evidenzia che non sia
stata materialmente posta in essere un’azione tendente a creare artifici e raggiri
dell’organo deliberativo, idonei a consentire l’impossessamento del denaro, in
quanto la stessa agente, partecipando al procedimento di formazione della
volontà dell’ente, aveva la disponibilità giuridica delle somme, e
conseguentemente l’azione di alterazione era solo funzionale a consentire la loro
l’effettiva erogazione, non la formazione della volontà della pubblica
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Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015

giuridica dei fatti contestati come peculato. Si deve ricordare che elemento

amministrazione sul punto. In tal senso si ritiene di dover ancora una volta
precisare quanto già posto in luce in altre pronunce di questa Corte,
sull’irrilevanza del momento, precedente o successivo al materiale passaggio di
proprietà del denaro, della formazione del’atto privo di genuinità al fine di
qualificare la condotta rispettivamente quale truffa o peculato, poiché quel che
rileva, è la presenza di un previo possesso del bene da parte dell’agente, che

04/02/2014, Grifo e altro, Rv. 259070).
E’ quanto avvenuto nella specie ove, sulla base di un’attività
amministrativa che l’interessata svolgeva di fatto senza possibilità reale di
controllo -e dunque senza necessità di carpire la volontà della p.a. erogatrice
con artifici o raggiri- le era possibile far confluire denaro dell’ente in conti
bancari nella propria sostanziale disponibilità. Sotto tale profilo quel che rileva,
quale elemento distintivo anche rispetto ad ulteriori, ed apparentemente difformi
pronunce di questa Corte, evocate nell’atto di ricorso a sostegno dell’opposta
ricostruzione (Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, P.M. in proc. Currao, Rv.
260505) è la verifica della presenza, nel procedimento amministrativo di una
previa, indefettibile ed effettiva procedura di controllo da parte di più organi i
quali potrebbero essere indotti in errore dalle alterazioni del dipendente, e quindi
condotti, per effetto di tali artifici, a deliberare erroneamente, laddove il
procedimento di formazione di volontà nella specie, proprio per la natura
ripetitiva delle voci di spesa, e tecnica del controllo, era di fatto demandata al
personale amministrativo, che solo poteva realisticamente svolgere verifiche di
corrispondenza dei nominativi, delle ore lavorate e dei conti correnti intestati ai
singoli, verifiche rispetto alle quali il visto formalmente apposto, per di più non
indefettibilmente dal dirigente, di fatto non consentiva di desumere l’esecuzione
di alcun controllo reale.
2.3. Infondata risulta anche l’eccezione attinente alla mancanza della
qualità di atto pubblico dei mandati e della documentazione correlata che ha
costituito oggetto di alterazione da parte dall’interessata e la conseguente
ritenuta insussistenza dei delitti di falso contestati. Superata, per quanto sopra
esposto, l’obiezione attinente alla qualifica di incaricata di pubblico servizio, deve
ricordarsi che, a prescindere dalla circostanza che i pagamenti che venivano
svolti riguardassero prestazioni di natura pubblica o privata -che peraltro nel
caso di corresponsione dei compensi per la medicina specialistica convenzionata,
devono rapportarsi a prestazioni pubblicistiche, erogando un servizio rientrante
nel servizio sanitario nazionale svolto da § professionisti previamente autorizzati
all’attività- in ogni caso quel che caratterizza l’atto ai fini della sua natura è la
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attraverso l’atto si consolida (da ultimo Sez. 6, n. 5494 del 22/10/2013 – dep.

finalità e nella specie l’atto alterato non può che qualificarsi di natura pubblica,
poiché essenziale alla successiva disposizione sul patrimonio dell’ente pubblico.
Del pari pubblici erano gli atti nei quali le prestazioni offerte dai medici si
attestavano, sulla base delle quali veniva erogato il compenso, che la Balzan
d provvedeva a sopprimere

Aeat formarne di nuovi, secondo quanto chiaramente

emerge dalla pronuncia di primo grado.
2.4. Devono rigettarsi le istanze volte alla difforme determinazione della

entrambi i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la loro
determinazione opposta sul punto, con richiamo a specifici elementi di fatto,
rispetto alla cui coerenza e linearità nulla viene contestato in questa sede, sicché
risulta evidente che l’impugnazione sollecita al riguardo una nuova
determinazione di merito, estranea alla cognizione del giudizio di legittimità.
2.5. Di assoluta genericità risulta per contro la contestazione attinente al
capo della pronuncia riguardante il diritto al risarcimento della Regione Veneto,
costituita parte civile poiché nella sentenza impugnata si è già chiarito che non
può parlarsi di duplicazione delle pretese creditorie -a cura dell’ASL e dell’ente
territoriale- in quanto quest’ultimo rivendica titoli autonomi di credito,
derivantegli sia dalla funzione di garante della solvibilità dell’ASL, che con
riguardo ai propri danni morali, consistenti nel danno all’immagine, elementi che
giustificano il riconoscimento del credito, mentre le contestazioni inerenti
all’incidenza in quanto avvenuto del modulo di controllo, e quindi della colpa dei
funzionari degli enti che hanno organizzato il servizio non potrà che spiegare i
suoi effetti in sede di liquidazione definitiva del danno. Né la circostanza può
essere oggetto di analisi in questa sede, in relazione alla determinazione della
somma liquidata a titolo di provvisionale, proprio per la natura non definitiva
della pronuncia (Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990, depp. 19/02/1991,
imp,: Capelli, Rv. 186722; nonché da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 49016 del
06/11/2014. Imp. Patricola e altro Rv. 261054).
3.1. Riguardo ai motivi di ricorso formulati nell’interesse di Zonta non può
che richiamarsi quanto già espresso in diritto sul 2.1. in merito alla qualificazione
del ruolo rivestito dalla Bolzan. Per contro del tutto irrilevanti risultano i rilievi
svolti riguardo alla metodologia di valutazione della prova, poiché, a parte la loro
genericità, involgono un accertamento di fatto -riconducibilità della violazione
alla Bolzan- ampiamente ammessa dall’autrice materiale dei fatti, oltre che
conclamata dalla riconducibilità, diretta o indiretta, alla stessa dei conti su cui
confluivano le utilità, sicché la circostanza che la password di accesso ai prospetti
paga fosse in possesso di altri funzionari, anche ove effettiva, non sarebbe
Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015

pena, in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché

idonea a dimostrare che possa ricondursi ad altri la sottrazione, o che vi fossero
dei livelli di controllo concreto nella formazione di tali prospetti, circostanze che
non risultano neppure allegate dall’interessata per negare la propria
responsabilità.
3.2. Riguardo alla qualificazione del reato di peculato non può che
richiamarsi quanto già esposto sub 2.2.
3.3. In ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in

valutazione di merito all’atto in cui lamenta la mancata considerazione della
condotta post delitto a tal fine, a fronte del dato oggettivo che la pronuncia
impugnata non ne omette la considerazione, qualificandola meritoria, ma
contestualmente evidenzia che, alla luce del negativo comportamento
complessivo, come emergente dalla sentenza di primo grado, questa doveva
assumere scarso peso.
Si tratta di una determinazione di valore, che risulta argomentata in
maniera completa, la cui coerenza non è posta in discussione e
conseguentemente non può formare oggetto di difforme valutazione.
4. I ricorsi proposti non possono qualificarsi inammissibili; la circostanza
comporta che debba computarsi l’ulteriore tempo decorso tra la data della
pronuncia impugnata e quella odierna, ai fini dell’accertamento di prescrizione,
che impone la declaratoria di estinzione di tutti i delitti di falso, per essere
decorso dall’ultima violazione un periodo maggiore di sette anni e mezzo, nonché
dei reati di peculato commessi antecedentemente al 15/06/2003, nei dodici anni
e mezzo anteriori alla data odierna.
Ne consegue che debba disporsi l’annullamento della sentenza impugnata,
limitatamente al delitto di falso, nonché a quelli di peculato commessi fino alla
data indicata, perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della
Corte d’appello di Venezia per la determinazione della pena riguardo alle residue
imputazioni.
5. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
6. Le spese in favore della parte civile di questa fase del giudizio, saranno
liquidate nel giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di peculato commessi
fino al 15/06/2003 nonché ai falsi perché estinti per prescrizione, e rinvia per la
determinazione della pena, relativamente ai restanti reati ) ad altra sezione della
Corte d’appello di Venezia.
Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015

favore di Zonta è evidente che questi sollecita in questa fase una nuova

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso il 15/12/2015

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