Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50755 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50755 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPARATO GIUSEPPE N. IL 27/10/1983
avverso il decreto n. 69/2014 TRIBUNALE di ROMA, del 16/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
1ette/s7tite le conclusioni del PG Dott.
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L ‘””<2.-„_,-.., --._ .,,l.4.2.40_2/u, 2..,1_,, .A11-.42_ )..,.....,.._ q, o „. , , ,,.....,- Uditi difqjis.r Avv.; ..- Data Udienza: 27/11/2015 Ritenuto in fatto 1. Giuseppe Imparato personalmente propone ricorso per cassazione avverso il decreto del 16 - 23/02/2015, con il quale il Tribunale di Roma ha applicato nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, senza obbligo di soggiorno. Considerato in diritto 1. Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011, per quanto qui rileva, l'interessato, avverso il decreto di applicazione della d'appello. Ora, avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non è esperibile il ricorso per cassazione se prima non sia stato esperito l'appello: invero il cosiddetto ricorso per saltum è previsto solo contro le sentenze e non anche contro i decreti e le ordinanze (Sez. 1, n. 3661 del 19/06/1995, Lorrai, Rv. 203194). D'altra parte, la giurisprudenza, con conclusioni valide anche oggi, in relazione al sovrapponibile tenore dell'art. 10, ultimo comma, del citato d. Igs. n. 159 del 2011, ha precisato che il principio generale posto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che prevede la conversione ope legís dell'impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche nel procedimento di prevenzione, per effetto del combinato disposto dell'art. 4, ultimo comma, della I. n. 1423 del 1956, che fa richiamo alla disciplina relativa alle impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza, e dell'art. 680, comma 3, cod. proc. pen., che, per queste ultime, rimanda alle "disposizioni generali sulle impugnazioni (Sez. 1, n. 4001 del 09/01/2014, Nirta, Rv. 258048) P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 27/11/2015 Il Componente estensore Il Presidente misura di prevenzione personale, ha la facoltà di proporre ricorso alla Corte

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