Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50754 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50754 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
) PROCUTORE
URATORE
GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
)PROC
GENOVA
nei confronti di:
MBAY MALICK N. IL 05/05/1988
inoltre:
MBAY MALICK N. IL 05/05/1988
)

avverso la sentenza n. 873/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello

e l’imputato ricorrono contro la sentenza di patteggiamento specificata in epigrafe, che
su richiesta delle parti applicava la pena di anni uno e mesi due di reclusione più la
multa per il reato continuato previsto dagli artt. 337 e 582-585 cod.pen. e 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990.

zione tra i reati ascritti.
Mbay denuncia mancanza di motivazione sulla ritenuta insussistenza di
cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

§2.1

Relativamente al ricorso del pubblico ministero si rammenta che,

nel procedimento di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.
pen., le parti, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo nel senso voluto dalle
stesse, non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili
con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla sussistenza e qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità della
pena o al riconoscimento della continuazione, mettendo in discussione ciò che esse
stesse hanno voluto e concordato. Comunque la sentenza impugnata, con motivazione
sommaria ma adeguata alla natura speciale del procedimento prescelto, ha trattato il
tema investito dall’impugnazione e, con valutazione discrezionale non sindacabile da
questo giudice di legittimità ha ritenuto di ravvisare la sussistenza della continuazione
tra le violazioni contestate. Il ricorso è dunque inammissibile.

§2.2

Il ricorso di Mbay è manifestamente infondato, perché la senten-

za impugnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione
sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un
giudizio speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario
requisito della specificità, perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Il pubblico ministero censura il riconoscimento del vincolo della continua-

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente Mbay al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2013.

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