Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50753 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50753 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA GABRIELE N. IL 09/07/1987
avverso la sentenza n. 4001/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BATTAGLIA Gabriele ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di
esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. cit.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata, riguardo all’anzidetta richiesta, ha svolto, nel rispetto del diritto sostanziale e
processuale, una duplice motivazione:
– carenza di interesse, perché, avendo il giudice di primo grado ritenuta la prevalenza
delle attenuanti sull’aggravante, l’eliminazione di quest’ultima circostanza non avrebbe
comportato alcun vantaggio concreto per l’imputato;
– infondatezza della richiesta, perché l’art. 59, comma secondo, cod.pen. per il riconoscimento dell’aggravante non richiede necessariamente il dolo, ma è sufficiente che
l’agente abbia ignorato la circostanza per colpa.
Il ricorso non rivolge alcuna censura alle anzidette argomentazioni e, quindi, è anche privo del requisito della specificità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
§2.