Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50752 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50752 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUTTARI STEFANO N. IL 20/10/1985
ATTARDO LUCA N. IL 30/09/1984
avverso la sentenza n. 9317/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BUTTAR’ Stefano e ATTARDO Luca ricorrono contro la sentenza

d’appello specificata in epigrafe, che confermava la condanna per concorso nel reato
previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denunciano mancanza di motivazione travisamento degli atti, avendo il giudice d’appello fondato la prova della destinazione dello stupefacente allo spaccio dalla circostanza – smentita dalla consulenza

facente.
Con memoria depositata il 24.10.2013 la difesa insiste nell’accoglimento
dei motivi di ricorso.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la destinazione del-

la sostanza sequestrata allo spaccio è stata desunta da una serie numerosa di indizi
gravi, precisi e concordanti (l’avere portato lo stupefacente per strada, l’essersene disfatti al sopraggiungere dei carabinieri, il possesso della somma di 850 euro, il possesso di un coltello sporco di hashish, il rinvenimento in un locale separato dall’abitazione
di un marsupio nascosto tra utensili vari contenente ritagli di cellophane e nastro adesivo utili per il confezionamento di dosi singole di stupefacente), che conservano la
loro efficacia probante anche se viene meno quello del coltello.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille ciascuno alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

tecnica – che la lama del coltello appartenente ad Attardo presentasse tracce di stupe-

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