Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50751 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50751 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARATELLI GIORGIO (RINUNCIANTE) N. IL 10/02/1951
avverso la sentenza n. 11619/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
à
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CARATELLI Giorgio ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza.
Il ricorrente con atto depositato il 4 giugno 2013 ha dichiarato di
rinunciare all’impugnazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
§2.