Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5075 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5075 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRUCITTI GIUSEPPE N. IL 17/01/1984
TRONCI ANTONELLO N. IL 15/03/1961
SANNA UMBERTO N. IL 12/06/1949
SELIS GINO N. IL 21/10/1957
avverso la sentenza n. 3080/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ai evv. Set 011601
che ha concluso per it bututtG ium4Akb
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 09/01/2014

í.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 12.3.2013 la Corte di appello di Brescia – a seguito di
gravame interposto dagli imputati CRUCITTI Giuseppe, TRONCI
Antonello,SANNA Umberto e SELIS Gino avverso la sentenza emessa il
27.6.2012 dal GUP del Tribunale di Bergamo – in parziale riforma di

detta sentenza ha rideterminato la pena inflitta ai predetti imputati
riconosciuti colpevoli :

SELIS e SANNA capo A) illecita detenzione in concorso di kg 5,260 di
stupefacente del tipo cocaina
CRUCITTI e TRONCI capo B) illecito acquisto in concorso di kg.5,260 di

stupefacente del tipo cocaina
SANNA e TRONCI capo C) per concorso nella formazione di falsi
documenti di identità e capo E) per concorso nella formazione di falsa
patente di guida.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati a
mezzo dei difensori deducendo:
2.1.

Nell’interesse di CRUCITTI Giuseppe con unico ed articolato
motivo erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della
motivazione con riferimento all’art. 62bis c.p. ed all’omessa concessione

delle attenuanti generiche. In particolare, l’assunto della capacità
criminale del CRUCITTI desunta dalla intensità del dolo contrasterebbe
con il compendio intercettivo del 26.9 e 20.10.2010 che documentava il
mutato atteggiamento del ricorrente.
2.2.

Nell’interesse di SANNA Umberto:

2.2.1. nullità della sentenza per difetto di contestazione della recidiva reiterata
specifica relativamente al capo A) non potendosi la contestazione della
recidiva desumere dalla ordinanza cautelare – che non contemplava il
SANNA – né da altri capi di imputazione, stante la sua necessaria
correlazione al reato.
2.2.2. difetto di motivazione della dosimetria della pena essendosi considerati
solo i criteri fissati dal primo comma dell’art. 133 e non anche quelli del
secondo comma relativi alla capacità a delinquere del colpevole.
2.2.3. In ogni caso si chiede la rettifica della pena pecuniaria inflitta
erroneamente calcolata.
2.3.

Nell’interesse di TRONCI Antonello con unico motivo si deduce, in
relazione al diniego delle attenuanti generiche, l’omessa valutazione
1

2?1

;

della specifica allegazione delle precarie condizioni di salute del
ricorrente.
2.4.

Nell’interesse di SELIS Gino si deduce difetto di motivazione della

dosimetria della pena essendosi considerati solo i criteri fissati dal primo
comma dell’art. 133 e non anche quelli del secondo comma relativi alla
capacità a delinquere del colpevole. Si chiede, inoltre, rettificazione del
computo della pena pecuniaria inflitta.
3. Il ricorso nell’interesse del CRUCITTI è inammissibile in quanto

valutazione in fatto facendo leva sul richiamato compendio intercettivo
che, invece, considerato dalla sentenza viene – con motivazione esente
da vizi – ritenuto ininfluente rispetto alla centralità del suo ruolo di
gestore in prima persona delle trattative.
4 II ricorso nell’interesse del SANNA è in parte fondato.
Il primo motivo è fondato. Quanto alla contestazione della

4.1.

recidiva specifica reiterata in relazione al capo A), la Corte territoriale ha
rigettato l’analoga doglianza mossa in appello richiamando le vicende
procedimentali che avevano comportato lo «slittamento» delle
imputazioni e riferendosi alla contestazione cautelare ed alla natura
soggettiva della recidiva contestata al SANNA per i restanti capi C),D) ed
E).
4.1.1. La recidiva non è un mero “status” soggettivo desumibile dal certificato
penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei
confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere
ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare
contestazione in tale sede. ( Sez. 1, Sentenza n. 13398 del 19/02/2013
Rv. 256021 Imputato: Milacic).
4.1.2. Costituisce consolidato orientamento quello secondo il quale la recidiva
è una circostanza aggravante e come tale deve formare oggetto di
rituale contestazione; di essa non può tenersi conto ove non sia stata
contestata. ( Conf 121168, anno 1972).(Sez. 5, Sentenza n. 2588 del
18/12/1973 Rv. 126591 Imputato: BIGNAMI; in tal senso, da ultimo,
Cass. pen., Sez. un., 24 febbraio 2011, n. 20798, P.G. in proc.
Indelicato, rv. 249664).
4.1.3. In tutti i casi nei quali dalla contestazione di una circostanza
aggravante (quale è la recidiva), debba derivare all’imputato uno
svantaggio giuridicamente apprezzabile – quale è senz’altro l’aumento
di pena oggetto dell’odierna doglianza – sussiste la necessità di
puntuale contestazione.

attraverso il formale motivo azionato si introduce in realtà una diversa

,

4.1.4. Nel caso di specie, a fronte della assenza di contestazione della recidiva
in relazione al capo A), in virtù dell’insegnamento richiamato, il giudice
del merito non avrebbe potuto in rito ritenere la sussistenza della
recidiva reiterata, desumendola o da atti che non fissano la
contestazione processuale, quale la ordinanza cautelare, o dalla
contestazione relativa ad altri reati.
4.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

4.2.1. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di

esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla
(Sez.

gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo

6,

Sentenza n. 41365 del 28/10/2010 Rv. 248737 Imputato: Straface).
4.2.2. Per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a
pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni
mosse sul punto dall’interessato

(Sez.

3,

Sentenza n.

23055 del

23/04/2013 Rv. 256172 Imputato: Banic e altri).
4.2.3. Nella specie, con incensurabile motivazione in fatto, la Corte territoriale
ha negato le attenuanti generiche a tutti gli imputati sulla base della
elevatissima intensità del dolo e della estrema gravità dei fatti e, a
carico del SANNA, sono state considerate le condanne per gravi fatti di
droga quale sintomo della incoercibile propensione a delinquere.
4.3.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza deve

essere annullata senza rinvio ex art. 620 co. 1 lett. I) c.p.p.,
escludendosi la recidiva elidendo il relativo aumento di due terzi pari ad
anni sei e mesi otto di reclusione e 75.000 euro di multa,
rideterminando, quindi, la pena nei termini che seguono: p.b. anni dieci
di reclusione ed euro 105.000,00 di multa, aumentata per i capi C) e D)
ad anni dieci, mesi sei ed euro 108.000,00 di multa,diminuita per il rito
ad anni sette, mesi due di reclusione e 72,000,00 euro di multa.
5. Il ricorso nell’interesse di TRONCI è inammissibilmente volto ad
introdurre una rivalutazione in fatto facendo leva sulla dedotta
pregnanza delle precarie condizioni di salute del ricorrente che, già
positivamente valutate nella quantificazione della pena in primo grado,

un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui

sono state implicitamente ritenute recessive rispetto agli indici di gravità
oggettiva e soggettiva a carico del ricorrente.
6. Il ricorso nell’interesse di SELIS è fondato solo in relazione alla rettifica
della pena pecuniaria che deve essere correttamente indicata in Euro
116.666,00. Quanto al motivo sulla dosimetria della pena deve essere
rigettato per ragioni analoghe a quelle espresse sull’identico motivo
proposto per il SANNA. Anche per il SELIS, invero, sono state
correttamente considerate l’intensità del dolo, la estrema gravità dei

condanna per gravi fatti analoghi.
7. L’inammissibilità dei ricorsi del CRUCITTI e del TRONCI comporta la loro
condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della
somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SANNA
Umberto limitatamente alla pena inflitta per la recidiva e ridetermina la
pena complessiva in anni sette, mesi due di reclusione ed euro
72.000,00 di multa. Rettifica la pena pecuniaria inflitta a SELIS Gino in
quella di euro 116.666,00 di multa; rigetta nel resto il ricorso del SELIS.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9.1.2014.

fatti e la caratura criminale del ricorrente desunta dalle pregresse

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