Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50747 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50747 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari
avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Bari il 12/11/2014, all’esito
del processo penale celebrato nei confronti di
Surda Giovanna, nata a Mola di Bari il 02/02/1977
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo
violazione della legge penale, ricorre avverso la sentenza emessa in data
12/11/2014 dal Giudice di pace della stessa città, recante la declaratoria di non
doversi procedere nei confronti dell’imputata indicata in epigrafe in ordine al
reato a lei ascritto. La Surda era stata tratta a giudizio per rispondere del

Data Udienza: 17/11/2015

delitto di ingiuria, commesso – in ipotesi – in danno di Mario Cosimi e Adnan
Shei: ad avviso del giudicante, tuttavia, la fattispecie ex art. 594 cod. pen.
dovrebbe intendersi non più prevista dalla legge come reato, a seguito
dell’approvazione del d.lgs. n. 67/2014, il cui art. 2, n. 3, prevede la delega al
Governo affinché venga abrogata l’anzidetta norma incriminatrice.
Nella motivazione della pronuncia si evidenzia, fra l’altro, che:
– secondo la chiara volontà del legislatore, espressa con legge delega, la
condotta costituente ingiuria non dovrà esser più prevista come reato, senza
concretizzare

illecito

amministrativo,

ma

trovare

risposta

dall’ordinamento attraverso una “mera sanzione civile”;
– si tratta pertanto di una scelta legislativa di inequivocabile abolitio del reato in
questione, compiuta per adeguarsi al minore ed affievolito disvalore sociale che
la fattispecie in esame suscita nel mutato costume sociale;
– la soluzione di un rinvio del processo, quanto meno per 18 mesi (tempo
previsto per l’emanazione dei decreti delegati da parte del Governo), appare
irragionevole, non essendo possibile che il legislatore delegato esprima
determinazioni differenti, e sarebbe altresì contrastante con le esigenze di
peculiare speditezza del rito per le ipotesi criminose di competenza del Giudice di
pace.
Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, invece, il giudicante è incorso in
una evidente violazione dell’art. 2, comma primo, cod. pen., giacché la
richiamata legge delega non può intendersi suscettibile di produrre norme
giuridiche di immediata applicazione, occorrendo invece l’esercizio della potestà
legislativa delegata, sia pure secondo i criteri indicati dal Parlamento, ad opera
del Governo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Non può infatti aderirsi alla tesi secondo cui la legge n. 67 del 28 aprile 2014
avrebbe già comportato l’effetto della aboliti° criminis quanto al delitto di
ingiuria; in vero, l’art. 2, n. 3, della legge ora citata stabilisce che la riforma della
disciplina sanzionatoria di cui alla delega conferita al governo dovrà essere
ispirata a principi e criteri direttivi nel senso (fra l’altro) della abrogazione del
reato sanzionato dall’art. 594 cod. pen., ma si tratta pur sempre – come appena
rilevato – di una delega implicante la necessità del suo effettivo esercizio.
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, ad esempio,
quanto all’abrogazione dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, ipotesi criminosa
della quale la stessa legge n. 67 prevede la trasformazione in illecito

2

neppure

4

amministrativo (v. Cass., Sez. I, n. 44977 del 19/09/2014, Ndiaye), ed
analogamente è accaduto con riguardo alla contravvenzione in tema di disturbo
delle occupazioni e del riposo delle persone, giacché «il reato di cui all’art. 659
cod. pen. non può ritenersi abrogato per effetto della legge 28 aprile 2014 n. 67,
posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la
necessità del suo esercizio per la depenalizzazione di tale fattispecie e che,
pertanto, quest’ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà
essere considerata violazione amministrativa» (Cass., Sez. III, n. 23944 del

Con riferimento al delitto di ingiuria, la legge prevede in realtà che il
Governo introduca “adeguate sanzioni pecuniarie civili”, e non invece una futura
rilevanza quale illecito amministrativo. Tuttavia, il legislatore delegato è al
contempo richiesto di disciplinare la sanzione de qua indicandone in termini
tassativi, “fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al
risarcimento del danno dell’offeso L.]: 1) le condotte alle quali si applica; 2)
l’importo minimo e massimo […]; 3) l’autorità competente ad irrogarla”.
Inoltre, dovrà essere stabilito che la sanzione medesima sia proporzionata “alla
gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’arricchimento del
soggetto responsabile, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione od
attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle
sue condizioni economiche”.
Una disciplina, dunque, in attesa di concreta e compiuta regolamentazione,
al pari di quanto statuito per le ipotesi di reato trasformate in illeciti
amministrativi.
Deve pertanto convenirsi con quanto diffusamente illustrato dalla Sezione
Terza di questa Corte (sentenza n. 20547 del 14/04/2015, ric. Carnazza) in tema
di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, fattispecie criminosa a sua volta oggetto di
depenalizzazione e futura sanzionabilità quale violazione amministrativa. Nella
motivazione della pronuncia appena richiamata, si legge che «secondo la tesi del
ricorrente, che richiama autorevole dottrina e il

decisum

della Corte

Costituzionale (sentenza n. 224 del 1990), la legge delega non è legge
meramente formale, ciò che significa che essa non si limita a disciplinare i
rapporti “interni” tra Parlamento e Governo ma costituisce fonte direttamente
produttiva di norme giuridiche. Ad avviso del ricorrente, da quanto precede
deriva che il contenuto di delega della legge n. 67 del 2014, se certamente non
ha provveduto ad una formale depenalizzazione del d.l. n. 463 del 1983, art. 2,
possiederebbe tuttavia, con certezza, l’attitudine ad orientarne l’interpretazione
e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal

3

17/03/2015, Casartelli, Rv 263647).

giudice delle leggi. In questi termini, se il giudice di merito è legittimato ad
effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente
costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il
Parlamento, ossia l’organo costituzionale espressione della volontà popolare e
titolare del potere legislativo, ha stabilito, in termini espliciti, che omessi
versamenti inferiori a Euro 10.000,00 per ogni periodo di imposta non devono e
non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati […]. Il
ricorrente attribuisce capacità normativa immediata ai criteri direttivi impressi

consideri […] che il Governo non potrà discostarsi da tali principi e criteri
direttivi, così precisi e tassativamente delimitati. La tesi, tuttavia, ad avviso del
collegio, non convince, in quanto, in assenza del concreto esercizio della delega,
non è possibile ritenere che i principi e i criteri inseriti nella legge di delegazione
in materia di depenalizzazione abbiano effetto modificativo dell’ordinamento
vigente […]. In caso di mancato esercizio della delega legislativa nel termine
indicato dalla legge n. 67 del 2014, il reato resterebbe tale (senza che medio
tempore si siano prodotti effetti depenalizzanti) [..], e nessuna conseguenza
negativa deriverebbe al ricorrente dal mancato proscioglimento (o, in questa
sede, annullamento senza rinvio) per il mancato accoglimento della tesi
difensiva, posto che, all’atto dell’entrata in vigore dei decreti delegati attuativi
della delega in questione, ove ricorrano le condizioni che il legislatore delegato
fisserà, il condannato ben potrà proporre istanza ex art. 673 cod. proc. pen.,
ottenendo la revoca della sentenza».
In tema di ingiuria, ed in linea con i principi appena evidenziati, questa
stessa sezione – rigettando una istanza di rinvio del processo in vista
dell’adozione del decreto attuativo di cui alla delega – ha precisato che ogni
questione sulla paventata abrogazione del reato «potrà essere proposta,
evidentemente in caso di esercizio della delega legislativa sul punto, in sede
esecutiva» (Cass., Sez. V, n. 13519 del 20/01/2015, Cottarelli); per poi ribadire
che, «come reso palese dalla lettera della legge, l’art. 2 della legge n. 67 del
2014 non ha affatto depenalizzato il reato di cui all’art. 594 cod. pen.: tale
effetto si produrrà solo a seguito dell’eventuale emanazione del decreto
legislativo di cui al citato art. 2» (Cass., Sez. V, n. 7334 del 21/01/2015,
Pavese).
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

4

nella legge delega in materia di depenalizzazione […], soprattutto laddove si

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Bari, per il
giudizio.

Così deciso il 17/11/2015.

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