Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50744 del 21/10/2015


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 50744 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Shota Lorenc, nato a Fushe Kruje (Albania), il 20/05/1990

avverso la sentenza del 17/12/2014 emessa ai sensi dell’art. 442 c.p.p. dal G.U.P. del Tribunale di
Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ciro Angelillis, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udita per le parti civili l’Avv.to Silvia Rossi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando
conclusioni scritte ed allegata nota spese;
uditi per l’imputato gli Avv.ti Giovanni Aricò e Giovanna Daniele, che hanno concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 21/10/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Genova, all’esito di giudizio abbreviato,
dichiarava Shota Lorenc colpevole dei delitti a lui ascritti di: concorso in rapina pluriaggravata in
danno di Calevo Andrea e Podestà Sandra, concorso in sequestro di persona in danno di Podestà
Sandra, contestati al capo a); concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal

31.12.2012, condannandolo a pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti delle
costituite parti civili, con provvisionale immediatamente esecutiva, oltre pene accessorie ed
espulsione dal territorio dello Stato.

Con ricorso depositato il 9.05.2015, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., il difensore del ricorrente
deduce, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 630 c.p. ed in relazione all’art.
522, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione per omessa valutazione di atti del processo favorevoli
all’imputato. In particolare il G.U.P. avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la più grave
fattispecie di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, come contestato al capo b), in
assenza di prova circa la consapevolezza, da parte dello Shota Lorenc, della finalità estorsiva
medesima — pari ad un riscatto di euro 8.000.000.0,00 — in realtà riferibile al solo coimputato Destri
Pierluigi, e nonostante la divergente versione dei fatti fornita dall’imputato ricorrente sul punto,
riscontrata dalle dichiarazioni dei coimputati Shota Emiliano, Vila Fabion e Halilaj Simon; non a
caso, infatti, il G.U.P., in violazione dell’art. 522, comma 2, c.p.p., avrebbe riconfigurato la struttura
fattuale del delitto in questione attribuendo allo Shota Lorenc la coscienza e la volontà di
commettere il sequestro di persona in danno del Calevo Andrea in quanto finalizzato all’ingiusto
profitto costituito dall’apposizione della firma del Calevo su di un documento, laddove l’ingiusto
profitto contestato in imputazione era individuato, invece, nel conseguimento della somma di euro
8.000.000,00 a titolo di riscatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso nell’interesse dello Shota Lorenc deve essere convertito in appello ai sensi dell’art.
569, comma 3, c.p.p., in quanto — oltre che ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c), c.p.p. – si ricorre

numero dei partecipi, contestato al capo b), fatti commessi in Lerici e Sarzana dal 16.12.2012 al

espressamente ai sensi dell’art. 606 lett. e), c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione per
omessa considerazione di atti del processo suscettibili di valenza favorevole.
In particolare ci si duole della omessa considerazione, da parte del G.U.P., delle dichiarazioni
rese da coimputati Shota Emiliano, Vila Fabion e Halilaj Simon – rispettivamente all’udienza del
6.12.213,in sede di interrogatorio reso al p.m. in data 23.1.2013, nel corso dell’incidente probatorio
dell’8.3.2011 — i quali avrebbero tutti confermato la versione difensiva del ricorrente, secondo la

Andrea, non era stata affatto esternata dal coimputato Destri Pierluigi il quale, al contrario, aveva
rappresentato unicamente la circostanza che il sequestro di persona era finalizzato a costringere il
Calevo Andrea a sottoscrivere un documento.
Non vi è dubbio che l’esame di detto punto specifico implichi una valutazione del merito della
vicenda — dovendo essere considerata la versione fornita dall’imputato in relazione a quanto
affermato dai coimputati Shota Emiliano, Vila Fabione e Halilj Simon, oltre che eventualmente
considerare quanto sul punto dichiarato anche dal coimputato Destri Pierluigi — che non può essere
effettuato da questa Corte, sia in quanto si violerebbe il principio della osservanza dei gradi di
giurisdizione (Sezione I, sentenza n. 48139 del 10/12/2008, Rv. 242789), sia in quanto si
attribuirebbe alla Corte di legittimità una indebita funzione di merito in aperto contrasto con il
perimetro normativo dei casi di ricorso per cassazione, come delineati dall’art. 606 c.p.p.
Ne deriva, pertanto, la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte
territoriale competente, individuata nella Corte di Appello di Genova, per il relativo giudizio.

P. Q. M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Genova per il
relativo giudizio.
Così deciso il 21/10/2015

quale la finalità di ottenere un elevato riscatto, quale contropartita per la liberazione del Calevo

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