Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50743 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50743 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KABOURI HICHAM N. IL 11/10/1975
avverso la sentenza n. 472/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
KABOURI Hicham ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia:
1. mancanza di motivazione in ordine alla pena, censurando che il giudice a quo,
concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena in misura inferiore a un
2. violazione del divieto di reformatio in peius, perché il giudice a quo, appellante
il solo imputato, ha applicato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
§2.
Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, si ri-
solve in censure di merito, non consentite nel giudizio di legittimità. Infatti il giudice
d’appello, con valutazione discrezionale non manifestamente illogica, ha ritenuto di
non applicare la riduzione nella massima estensione, per la ragione che l’hashish illecitamente detenuto conteneva g. 33 di principio attivo, idonei al confezionamento di ben
1.327 dosi medie singole.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché, alla stregua della
consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice d’appello, pur mancando l’impugnazione del pubblico ministero, può d’ufficio applicare le pene accessorie, perché – a norma dell’art. 20 cod.pen. – dette pene “conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa” (v. per tutte, Sez.U., 17.7.1998 n. 8411, Ishaka, rv 210979).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
terzo a causa della “cospicua quantità” di sostanza stupefacente;