Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50742 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50742 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALBINO EMANUELE N. IL 25/02/1972
AMENDOLA DAVIDE N. IL 03/05/1973
GAGLIARDI GRANATO SALVATORE N. IL 01/01/1968
‘OVINO GIUSEPPE N. IL 22/12/1978
LANGIANO VINCENZO N. IL 26/04/1973
SABBATINO VINCENZO N. IL 22/10/1990
TAMARISCO BERNARDO N. IL 22/01/1972
avverso la sentenza n. 9037/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

Gli imputati sopra generalizzati ricorrono contro la sentenza di

patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti applicava la pena
per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990pen., e denunciano i seguenti
vizi:
– Albino Emanuele, Amendola Davide, Iovino Giuseppe, Langiano Vincenzo,

di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.;
– Sabbatino e Tamarisco, inoltre: mancanza di motivazione in ordine alla
congruità della pena;
– Gagliardi Granato Salvatore: mancanza di motivazione sull’affermata insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., assumendo che la
sostanza stupefacente detenuta era destinata al proprio uso personale;

§2.

Tutti i ricorsi, salvo quello di Gagliardi, sono manifestamente in-

fondati, perché la sentenza impugnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione
emessa al termine di un giudizio speciale, della valutazione condotta sulle risultanze
processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia
di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e al fine di apprezzare la congruità della pena richiesta.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento o l’applicazione di una pena diversamente determinata.
Il ricorso, invece, di Gagliardi propone motivi non consentiti dalla legge. Infatti la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. può formare oggetto di
controllo in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.
proc.pen. solo se dal testo della stessa appaia evidente la sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento previste dalla disposizione citata, mentre le parti non sono
legittimate a mettere in discussione mediante il ricorso per cassazione i fatti su cui si
fonda l’accordo (Cass., Sez 1, 14.3.1995, Sinfisi, rv 201160; Sez. 4, 17.6.2011, Halluli, rv 250902; Sez. 1, 10.1.2007, Brendolin, rv 236622; rv 215071).
Nel caso concreto, il ricorso prospetta una versione del fatto che non trova
riscontro nella fattispecie descritta nel capo d’imputazione e recepita in sentenza, e
che non può essere apprezzata dal giudice di legittimità la cui cognizione è circoscritta
al controllo della motivazione della sentenza e non può estendersi al meritum causae.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt.

Sabbatino Vincenzo e Tamarisco Bernardo: mancanza di motivazione sull’insussistenza

581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento per ciascuno alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno

Così deciso il 7 novembre 2013.

alla Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA