Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50740 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50740 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VESTITA MAURIZIO N. IL 10/11/1972
avverso la sentenza n. 353/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
VESTITA Maurizio ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt,. 336,337, 582585, 612 e 635 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza.
Il motivo di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad attivare il
sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata che si diffonde nell’illustrazione degli elementi di
prova a carico che conclamano la colpevolezza dell’imputato, si limita all’apodittica petizione di una mancanza di motivazione, senza specificarne le ragioni.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
§2.