Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50739 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50739 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RODRIGUEZ ORJUELA LUZ CLARA N. IL 24/04/1971
avverso la sentenza n. 1320/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
RODRIGUEZ Orjuela Luz Clara ricorre contro la sentenza d’appello
specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dagli artt. 73
e 74 d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta
aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. cit., assumendo che la consapevolezza
che il correo Bonsignore Mario fosse dedito al consumo di sostanze stupefacenti non
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre
una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, correttamente interpretando e applicando l’art. 59, comma secondo, cod.pen., ha argomentato che l’imputata, conoscendo
Bonsignore sia personalmente sia attraverso le informazioni datele dal marito, non poteva ignorare la condizione di tossicomane del sodale e, comunque, ove l’avesse ignorata, ciò sarebbe da ascrivere a sua colpa.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
sarebbe stata provata, ma solamente presunta.