Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50736 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50736 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANGILI GIOVANNI N. IL 17/03/1962
avverso la sentenza n. 1055/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MANGILI Giovanni ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di
reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990,
e denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione senza ulteriori
§2.
Il motivo di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad attivare il
sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con l’apparato argomentativo
della sentenza impugnata, si limita a un’apodittica doglianza senza specificarne le ragioni.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
specificazioni.