Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50734 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50734 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISINI NICOLA N. IL 04/11/1980
avverso la sentenza n. 4205/2012 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

VISINI Nicola ricorre contro la sentenza di patteggiamento speci-

ficata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni tre e mesi
dieci di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e
denuncia mancanza di motivazione sull’omessa applicazione dell’art. 129 cod.proc.
pen., lamentando che il giudice non avrebbe esaminato l’intero compendio delle inda-

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla
sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative modalità di determinazione (v. Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari, rv 214637). Inoltre il ricorso soffre di assoluta genericità, poiché
non indica quali sarebbero in concreto gli elementi di prova trascurati e le ragioni per
cui ne deriverebbe il proscioglimento dell’imputato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

gini preliminari

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