Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50731 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50731 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAM OMAR N. IL 10/02/1987
avverso la sentenza n. 1088/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DAM Omar ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R.
n. 309/1990, e lamenta che il giudice a quo non abbia applicato l’indulto concesso con
legge n. 241/2006.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Invero, dato che il giudice della cognizione non si è pronunciato sull’applicabilità dell’indulto, non esiste alcuna preclusione al riconoscimento del beneficio da
parte del giudice dell’esecuzione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

§2.

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