Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50730 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50730 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
DI STEFANO MASSIMO N. IL 15/06/1971
avverso la sentenza n. 5940/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DI STEFANO Massimo ricorre contro la sentenza di patteggiamen-

to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno,
mesi quattro e giorni venti di reclusione più la multa per il reato continuato previsto
dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., assu-

stupefacente, avrebbe dovuto proscioglierlo dall’ulteriore reato di cessione illecita di
sostanze stupefacenti.

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applica-

zione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637;
Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto il proscioglimento dall’accusa di avere anche ceduto lo stupefacente.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

mendo che il giudice a quo, ferma la pena per il reato di illecita detenzione di sostanza

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