Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5073 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5073 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da

Attanasio Gennaro nato a San Giorgio

a Cremano il giorno 1.11.1979, Barracano Simone
17.9.1975,

nato a Riccione il giorno

Iannucci Alessandro nato a Caserta il 1.11.1964, Pascarella

Antonio nato a Caserta il 3.11.1980, Pascarella Filippo nato in Svizzera il
9.7.1974, Piscitelli Raffaele nato a Santa Maria a Vico il giorno 11.3.1968,
Vigliotti Raffaele nato a Maddaloni il 20.5.1980, avverso la sentenza 29 ottobre
2012 la Corte di appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza 7
novembre 2011 del G.U.P. del Tribunale di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Massimo Galli, che ha concluso: per l’inammissibilità del ricorso di Attanasio; per

Data Udienza: 19/12/2013

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l’annullamento con rinvio per Piscitelli; per l’annullamento con rinvio per
Pascarella Antonio, limitatamente alle ipotesi di cui al capo 2 per i fatti del 28 e
29 febbraio e del I, 5 e 7 marzo 2008 e rigetto nel resto del ricorso; rigetto dei
ricorsi dei restanti imputati; sentiti l’avv. Vannetiello per Piscitelli, l’avv.
Muscariello, in sostituzione dell’avv. Abet ancora per Piscitelli, nonché l’avv.

l’accoglimento della rispettiva impugnazione.
RITENUTO IN FATTO

1. Attanasio Gennaro, Barracano Simone, Iannucci Alessandro, Pascarella
Antonio, Pascarella Filippo, Piscitelli Raffaele e Vigliotti Raffaele ricorrono, a mezzo dei
loro difensori avverso la sentenza 29 ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli che
ha parzialmente riformato la sentenza 7 novembre 2011 del G.U.P. del Tribunale di
Napoli.
La corte distrettuale, con la gravata sentenza, per la parte che qui
interessa, ha assolto: Pascarella Antonio, Pascarella Filippo e Vigliotti Raffaele dal
reato loro ascritto al capo 1) perché il fatto non sussiste; Pascarella Antonio dai
reati a lui ascritti ai capi 38), 42) e 44) perché il fatto non sussiste.
1-la rideterminato la pena nei confronti di: -Pascarella Antonio per le
contestazioni di cui al capo 2) in quella di anni dieci di reclusione ed €.
100.000,00 di multa, in essa assorbita la pena inflitta per il reato di cui al capo a)
della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 6.3.2009 irrevocabile il
25.2.2011, nonché per i reati di cui ai reati di cui ai capi 25), 26), 27), 28), 29),
30), 31), 33), 34), 35), 39), 40) e 41) in quella di anni sei mesi otto di reclusione
ed euro 800,00 di multa in essa assorbita la pena di cui ai reati di cui ai capi b),
c), e d) della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 6.3.2009,
irrevocabile il 25.2.2011 e rideterminato la pena complessiva in quella di anni
sedici mesi otto di reclusione ed euro 100.800,00 di multa in essa assorbita la
pena di cui alla sentenza esecutiva; -Pascarella Filippo per le contestazioni di cui
al capo 5) in quella di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 50.000,00 di multa;
– Vigliotti Raffaele per le residue imputazioni di cui al capo 3) in quella di anni otto
mesi quattro di reclusione ed euro 60.000,00 di multa in essa assorbita la pena

Liguori per i Pascarella e il Vigliotti, difensori che hanno tutti chiesto

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inflitta per il reato di cui capo a) della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di
Napoli il 6.3.2009 irrevocabile il 25.2.2011.
Ha confermato la sentenza del G.U.P. con riferimento agli imputati Attanasio
Gennaro, Barracano Simone, lannucci Alessandro e Piscitelli Raffaele, condannati
alle spese del grado.

Attanasio Gennaro, Barracano Simone, lannucci Alessandro, Pascarella Antonio,
Pascarella Filippo, Piscitelli Raffaele e Vigliotti Raffaele hanno tutti proposto rituale
ricorso per cassazione.
1. Attanasio Gennaro.
La difesa dell’Attanasio deduce due motivi di ricorso: con il primo, lamenta vizio
di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della
motivazione in punto di affermazione di responsabilità, che sarebbe conseguita ad
una erronea lettura delle conversazioni ambientali e del loro oggetto, nonchè
priva di altri elementi di sostegno e riscontro.
Con un secondo motivo si evidenzia carenza di motivazione in ordine al
non riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo allo
stato di incensuratezza dell’imputato, alla sua giovane età ed alle modalità dei
fatti.
2. Barracano Simone.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione
sotto il profilo e violazione di legge in punto di valutazione della prova, tenuto
conto che il riconoscimento dell’imputato è stato fatto dipendere dal
riconoscimento visivo operato dall’agente Casella ed a quello fonetico fatto
dall’agente Casertano, senza alcuna comparazione dei timbri vocali delle voci
registrate ed attribuite al ricorrente, persona sconosciuta alla Polizia giudiziaria e
senza tener conto che nelle conversazioni ambientali gli operatori erano diversi e
mai risulta evidenziato nelle comunicazioni predette il nome di Simone.
Con un secondo motivo si lamenta la pronuncia di responsabilità nella
parte in cui è stata fondata su di una captazione ambientale di pessima qualità
accompagnata da assenza di elementi di riscontro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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Con un terzo motivo si prospetta carenza di motivazione per il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza,
esito questo dovuto in relazione alla condotta processuale dell’imputato per la sua
spontanea costituzione in carcere, la scelta del rito abbreviato, la disponibilità a
rendere dichiarazioni.

Iannucci con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge e
vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità attesa l’assenza di prove circa
la destinazione a terzi dello stupefacente.
4. Ritiene la Corte, valutato il tenore dei ricorsi ed i vizi prospettati, che
nessuna delle tre impugnazioni superi la soglia dell’ammissibilità, con conseguente
condanna dei ricorrenti, Attanasio, Barracano e Iannucci, ciascuno, al pagamento delle
spese processuali e della somma di €. mille alla Cassa delle ammende.
Invero, nella specie, ciascun gravame finisce per prospettare alla Corte di
legittimità un giudizio -critico ed alternativo- sulle considerazioni e valutazioni dei
giudici di merito che risultano peraltro ottenute nel rigoroso rispetto di una
ragionevole lettura della realtà (secondo massime di comune esperienza ed in
relazione al “l’id quod plerumque accidir), nonché delle norme stabilite in punto di
formazione e peso del materiale d’accusa, idoneo a fondare il giudizio di
responsabilità per ognuno dei ricorrenti.
La giustificazione del provvedimento impugnato risulta infatti sui punti
lamentati priva di incoerenze o salti logici, apprezzabili ed idonei ad invalidare il
costrutto delle argomentazioni sulla colpevolezza, tali non potendosi considerare le
diverse conclusioni e considerazioni sostenute dai difensori le quali finiscono con
delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati processuali, peraltro
non praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della
pronuncia gravata.
Il tutto considerando che, in ordine alle eventuali omesse valutazioni e
carenti apprezzamenti, la decisione di merito non è tenuta a compiere un’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti, pubblica o privata, e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che,
come avvenuto nella specie, anche attraverso una valutazione globale di quelle

3. lannucci Alessandro.

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deduzioni e risultanze, sia individuabile una spiegazione, logica ed adeguata, delle
ragioni del convincimento, con ciò dimostrando che ogni fatto decisivo è stato
tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 4, 26660/2011 Rv.

Da ultimo, quanto alle censure sul trattamento sanzìonatorio, esse risultano
generiche, atteso che esse sembrano ignorare e non si confrontano criticamente
con quella che è stata la precisa giustificazione offerta dai giudici di merito, la
quale ha dato analitico conto della individuazione della sanzione e della sua
ragionevole adeguatezza in funzione della gravità del reato e della capacità a
delinquere dei colpevoli.
5. Pascarella Antonio, Pascarella Filippo e Vigliotti Raffaele.
5.1. Il comune difensore di tali tre ricorrenti deduce con un primo motivo
violazione degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. sul presupposto della sussistenza di
una inutilizzabilità assoluta derivante dal decreto 4397/07 emesso dal G.I.P. il 23
ottobre 2007, in quanto: a) il Vigliotti non era né proprietario, né utilizzatore della
BMW oggetto di intercettazione ambientale, ma che invece andava riferita per tali due
profili al solo Pascarella; b) il G.I.P. ha recepito testualmente la richiesta del P.M. il
quale si era richiamato per relationem agli atti di Polizia giudiziaria; c) i provvedimenti
di proroga sono stati richiesti dal P.M. senza alcuna motivazione e su moduli
prestampati.
5.2. Il motivo per come formulato e sviluppato è inammissibile.
Si tratta infatti della mera riproposzione delle medesime identiche questioni,
effettuata pedissequamente in primo e secondo grado, e per le quali vi è doppia
conforme pronuncia dei giudici di merito ed alle quali è stata data congrua e corretta
risposta, cui le impugnazioni pretendono di oppore una diversa e più favorevole
lettura, nell’insussistenza di violazioni di legge od invalidità apprezzabili ex art. 606
cod. proc. pen..
È invero inammissibile, per consolidata giurisprudenza, il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti
in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i

250900).

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motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di
ricorso (Cass. Penale sez. V, 11933/2005 Rv. 231708; prec. conforme: Cass. Pen.
sez.VI, n.12/1996 Rv. 206507 Del Vecchio; N. 3480 del 1984 Rv. 163728, N.
4760 del 1984 Rv. 164347, N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 13073 del 1987 Rv.

1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507
5.3. Quanto alla identificazione dei “parlanti”, il ricorso obbietta che, non
potendo giovare il contenuto delle riprese video in ordine ai “comportamenti non
comunicativi” (si cita S.U. 26795/2006 e Corte costituzionale sentenza 149/2008), il
giudizio di responsabilità sarebbe privo di fondamento.
La deduzione -se ed in quanto fondata- è tuttavia palesemente priva della
Ylon
necessaria specificità, posto che ess atsi cura di indicare e precisare quali parti della
decisione, in punto di colpevolezza, abbiano tratto decisivo e risolutivo apporto dagli
asseriti comportamenti non comunicativi.
Le Sez. Unite, con decisione n. 23868/2009, non massimata sul punto,
hanno chiarito che l’obbligo di specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581 cod.
proc. pen., impone al ricorrente di allegare e chiarire non soltanto quali atti
sarebbero considerare inutilizzabili ma anche e se e quale incidenza essi abbiano
avuto sul complessivo compendio valutato ed apprezzato dal giudice, sì da
potersene inferire la loro decisività in riferimento al provvedimento impugnato (la
c. d. prova di resistenza).
Il primo motivo va quindi dichiarato inammissibile.
5.4. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 581 cod. proc.
pen. in ordine al ritenuto difetto di specificità dei motivi d’appello da parte della
corte distrettuale.
In particolare si evidenzia che: a) la motivazione per il Vigliotti è talmente
sintetica da lambire i limiti dell’inesistenza ed appare comunque viziata per
illogicità e contraddittorietà sia per l’episodio del capo sub 1 (pag.16 sentenza),
sia per gli episodi del 5, 8 e 20 marzo 2008, del 29 marzo 2008 ad ore 21,43
(passaggio di un piatto a Marciano); b) per il Pascarella Filippo si lamenta
l’assoluta genericità dell’accusa, il mancato riconoscimento dell’attenuante ex art,

177306, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del

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73 comma 5 d.p.r. 309/90, tenuto in ogni caso conto che il Pascarella Filippo
non è mai stato intercettato e neppure mai ripreso nell’abitazione del fratello; si
evidenzia infine: l’errore dei giudici di merito di ritenere l’imputato agli arresti
domiciliari quando aveva invece solo l’obbligo di presentazione alla Polizia
giudiziaria ; l’errore di ritenere che il GPS avesse dato la vettura del ricorrente

5.5. Il motivo va rigettato, attesi i profili di inammissibilità e di
infondatezza che lo connotano .
L’inammissibilità si estende a quelle critiche che tendono a proporre in
questa sede una non consentita rivalutazione dei dati probatori, mentre
l’infondatezza va riservata alle altre residue critiche le quali, con una
parcellizzazione della motivazione dei giudici di merito, cercano di evidenziare e
valorizzare pretesi errori, privi di rilevanza e decisività nell’economia della
pronuncia di responsabilità e tenuto in particolare conto, nella specie:
a)

che sussiste una doppia

conforme ed integrata pronuncia di

colpevolezza;
b) che, in ordine alle eventuali omesse valutazioni e carenti apprezzamenti,
va richiamata la regola sopra indicata al §.4, secondo cui la decisione di merito
non è tenuta a compiere un’analisi approfondita e dettagliata di tutte le deduzioni
delle parti, pubblica o privata, a ciò bastando, come verificatosi nella specie,
anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, che sia
individuabile una spiegazione, logica ed adeguata, delle ragioni del
convincimento, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 4, 26660/2011 Rv.
250900).
5.6. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di negazione del V comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90.
La critica non è accoglibile.
Nella specie

la corte distrettuale (pag.37), ribadendo sul punto la

conforme deliberazione del primo giudice, ha correttamente negato l’invocata
attenuante, evidenziando nell’ordine: la diffusività della condotta; il comprovato

come presente in Cervino.

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riferimento a quantitativi rilevanti di stupefacenti; la frequenza e la pluralità del
contatti con un numero elevato di acquirenti (sia diretti consumatori che
rivenditori a loro volta).
Da ciò l’ineccepibile giudizio di merito circa la non levità della lesione al
bene giuridico protetto dalla norma in questione.

5.7. Con un quarto motivo si evidenzia carenza grafica di motivazione
sulla eccezione di “ne bis in idem” per i delitti in tema di armi dei capi 31, 33, 35
già oggetto di sentenza irrevocabile del G.U.P. di Napoli in data 6 marzo 2009.
5.8. Il motivo è palesemente infondato e non imponeva alcuna ulteriore
specifica motivazione.
A tanto devesi pervenire dal semplice confronto del tenore dei capi di
imputazione interessati: a) nella decisione 6 marzo 2009 le armi sono costituite:
da 1 fucile mitragliatore di marca cinese e n. 5 pistole e relativo munzionamento;
b) nella odierna sentenza le armi sono rappresentate da: 1 pistola non meglio
specificata (capo 31); 2 fucili di cui uno automatico; 1 arma comune da sparo non
meglio identificata.
E’ evidente, in tale quadro, l’assoluta genericità della deduzione sulla
identità dei due gruppi di armi, attesa appunto l’assenza di connotazioni di
specificità dei singoli oggetti.
5.9. Con un auinto motivo si sostiene l’errore nella determinazione della
pena fissata senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche basata
su precedenti in materia di armi e stupefacenti avvinti dal medesimo disegno
criminoso.
Da ultimo si lamenta poi che per il Vigliotti abbia avuto una sanzione pari a
10 anni di reclusione per la medesima condotta per cui il Pascarella aveva
patteggiato anni 3 di reclusione
Anche queste critiche non superano la soglia dell’ammissibilità, avuto
riguardo alla adeguata motivazione che ha sostenuto la deliberazione dei giudici di
merito su tali punti e considerato, quanto alla sperequata determinazione di pena
tra il Vigliotti ed il Pascarella, che ciò che rileva, in sede di controllo di legittimità,
non è tanto la finale risposta giudiziaria (in punto di responsabilità e

Il motivo va quindi rigettato.

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corrispondente quantificazione della relativa sanzione) adottata dal giudice di
merito, con una finale comparativa “disparità di trattamento” rispetto ad altri
imputati, quanto invece le ragioni peculiari in fatto ed in diritto che hanno
giustificato e supportato ogni singola pronuncia di colpevolezza, senza possibilità
di accomunare -come operato nel ricorso- posizioni personali che hanno invero
probatoria” e di rito.
I ricorsi pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del
provvedimento impugnato, risultano infondati e le parti proponenti vanno
condannate ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
6. Piscitelli Raffaele.

Il ricorrente è accusato al capo 21) del delitto p. e p. dall’art. 73 del D.P.R.
309/90 perchè, ai fini di spaccio, acquistava da Pascarella Antonio un ingente
quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, al prezzo di euro 43 al grammo,
da destinare alla vendita a terzi. (cfr. registrazione in ambientale all’interno
dell’abitazione sita in Caserta alla via Galatina n. 107, contrassegnata dal n. 347 delle
ore 1.30 del 22/3/2008), in luogo imprecisato in epoca precedente al 22.03.2008.
Il G.U.P. ha condannato il Piscitelli alla pena di anni sei di reclusione ed euro
30.000,00 di multa (esclusa la recidiva, pena base anni nove di reclusione ed
euro 45.000,00 di multa, ridotta come sopra per il rito) e la Corte di appello ha
confermato tale decisione.
Per Raffaele Piscitelli vi sono in atti due ricorsi: il primo, con l’avv. Vannetiello
che ha formulato due motivi di impugnazione, ed il secondo, composto di tre motivi di
doglianza, con il patrocinio dell’avv. Abet.
6.1 Con il primo motivo di impugnazione dell’avv. Vannetiello viene
dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di
motivazione sotto il profilo del formulato giudizio di responsabilità ex art. 73
d.p.r. 309/90 ed omessa, od illogica risposta a censure difensive prospettanti
prove favorevoli decisive, quali la consulenza tecnica di parte del prof. Cesari, i
risultati dell’interrogatorio del Pascarella í le intercettazioni svolte nel procedimento
collegato.

avuto nel processo -come nella specie- diversa e differenziata “copertura

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In particolare ci si duole: a) che i giudici di merito abbiano privilegiato la
perizia d’ufficio senza indicare le ragioni della irrilevanza dei contrari assunti del
consulente tecnico di parte che avrebbero comunque imposto l’espletamento di
una nuova perizia; b) abbiano escluso valore di prova all’analisi spettrografica; c)
abbiano apoditticamente attribuito all’imputato il soprannome “O Cervinaro”; d)

mancata risposta a critiche decisive in punto di estraneità alle accuse
dell’imputato.
6.2. Con un secondo motivo si lamenta la qualifica di ingente data al
quantitativo di stupefacente in questione e l’ulteriore attribuzione ai 43 grammi di
droga di un grado di particolare purezza non risultante agli atti, con conseguente
richiesta di applicazione dell’attenuante ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 .
6.3. Con il ricorso dell’avv. Abet, sempre per il Raffaele Piscitelli, con il
primo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità
in punto di affermazione di responsabilità ex art. 73 d.p.r. 309/90 fondata
esclusivamente sull’intercettazione ambientale (347 del 22 marzo 2008) nella
quale il coimputato, Antonio Pascarella , parlando con una terza persona
(Iaderosa Giovanni), farebbe riferimento al Piscitelli in relazione ad uno scambio
di cocaina.
Sul punto si lamenta: a) che non si sia tenuto conto delle conclusioni del
consulente tecnico di parte il quale esclude che nella vicenda vi sia una persona
identificabile come “Raffaele” posto che nella prima trascrizione della Polizia
giudiziaria il nome indicato era “Peppe”; b) che sia stato dato credito assoluto alle
conclusioni del perito d’ufficio dr. Musella in assenza di una analisi spettrografica
del segnale vocale che sola poteva scientificamente accreditarle; c) che sia
illogica l’asserzione che non esisterebbe Peppe o Cervinaro e che sul punto non
possono essere considerate esaustive le dichiarazioni del Farina in quanto se esse
tali fossero state non si sarebbe ricorso al mezzo di prova offerto dallo strumento
peritale; d) che in ogni caso si versa in un’ipotesi di affermazione di colpevolezza
desunta dalla captazione di una conversazione tra persone terze impegnate in
una trattativa per la vendita di stupefacente, nel cui contesto avrebbero evocato
la persona dell’odierno ricorrente.

non abbiano dato risposta alle specifiche critiche dell’atto d’appello in punto di

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6.4. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che dei 44 capi di
imputazione uno solo di questi concerne il Piscitelli.
6.5. Con un terzo motivo si prospetta, per il capo 21, carenza grafica di
motivazione in ordine alla aggravante ex art. 80 d.p.r. 309/90, che peraltro lo

7. Tanto premesso, ritiene la Corte, pur ribadita la regola che in tema

di stupefacenti, il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono
condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di
sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata
attraverso le risultanze di altre fonti probatorie quali, come nella specie, il
contenuto delle intercettazioni (cass. pen. sez. 4, 48008/2009 v. 245738;
Massime precedenti Conformi: N. 46299 del 2005 Rv. 232826), che vada rilevata
nella vicenda la parziale fondatezza delle deduzioni difensive in punto di
responsabilità del Piscitelli.
7.1. La colpevolezza dell’odierno ricorrente risulta fondata esclusivamente
sull’intercettazione ambientale (347 del 22 marzo 2008) nella quale il coimputato,
Antonio Pascarella , parlando con una terza persona -Iaderosa Giovanni (GianniGiuvà)- farebbe riferimento al Piscitelli in relazione ad uno scambio di cocaina.
L’identificazione della “persona, evocata nella conversazione tra terzi” nella figura
del ricorrente Piscitelli, è fatta dipendere e giustificata dai giudici di merito sulla
scorta di una serie di valutazioni logico-induttive e sugli esiti della perizia d’ufficio
del dr. Musella, della quale peraltro il ricorso lamenta l’assenza di un’analisi
spettrografica.
7.2. In particolare la gravata sentenza:
a)

ha ritenuto accertato oltre ogni ragionevole dubbio che nella

conversazione intercettata si parli di Reele o Cervinaro e non di Peppe: sul punto
la convergenza della informativa di Polizia giudiziaria, in cui si dà atto della
correzione, e della perizia effettuata su iniziativa del G.U.P. la cui attendibilità
non è possibile sminuire;
b)

ha considerato di nessuna utilità o indispensabilità l’analisi

spettrografica effettuata dal perito di parte, in quanto non si tratta di individuare

stesso ricorrente ritiene non contestata.

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l’identità del conversante, ma solo di comprendere se il nome pronunciato da un
terzo coimputato sia il soprannome con cui era conosciuto l’imputato Piscitelli
Raffaele;
c) ha ribadito che (pag.30) anche la prova logica confermerebbe tale
analisi, non essendo emerso dagli atti alcuna altra figura di “Peppe” o’ Cervinaro”

ha appunto la piazza di spaccio di San Marco Trotti (frazione di San Felice a
Cancello a pochi chilometri da S.Maria a Vico).
d) ha sostenuto, come dati di evidenza: che tale “Raffaele o’cervinaro”
gestisce una piazza di spaccio in San Marco Trotti ed ha acquistato anche dal
Pascarella un quantitativo di 43 grammi di cocaina di particolare purezza in data
prossima al 22 marzo 2008; che la data del commesso reato sia prossima a
questa ìchiaro, atteso che dalle intercettazioni questa particolare partita di droga
risulta giunta al Pascarella Antonio da poco e lui dimostra anche la necessità di
non tenerla molto tempo, specie dopo l’arresto del Grauso;
e) ha concluso sulla identità di tale persona con il Raffaele Piscitelli, tenuto
conto: che dalla PDF gli è conosciuto con questo soprannome; che in proposito
giovano le chiare affermazioni di Farina Antonio che lo riconosce con certezza, in
sede di individuazione fotografica, ed attribuisce a lui la gestione dello spaccio di
droga nella zona di Santa Maria a Vico.
7.3. Tuttavia, da tale compendio di giustificazioni, come rilevato dalle
difese:
a)

manca la valorizzazione, o al contrario la necessaria svalutazione

probatoria, delle dichiarazioni rese il 2 marzo 2011, in sede di interrogatorio ex
art. 415 bis cod. proc. peri., dal Pascarella Antonio -interlocutore di Giovanni
Iaderosa nella conversazione 347- nella parte in cui il Pascarella ha precisato di
non aver mai ceduto droga all’odierno ricorrente, né «di aver mai avuto con il
Piscitelli Raffaele alcun contatto o rapporto con lui»;
b) manca qualsiasi cenno -dovuto ex art. 546 comma 1 lettera “e” ultima
parte cod. proc. pen. – delle ragioni per le quali si sono ritenute inattendibili le
prove contrarie, evidenziate nell’atto di appello, e consistite dal deposito di
documentazione attestante che il Pascarella Antonio, intercettato dal maggio del

quale persona che vende abitualmente sostanza stupefacente a San Marco e che

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2006, non risultava aver mai avuto contatti di sorta con l’odierno ricorrente
Piscitelli.
7.4. Trattasi ad avviso della Corte di un grave deficit nel finale giudizio di
responsabilità, il quale dovrà quindi essere ricostruito, e comparato con le altre
prove logiche in atti, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, considerato
un non-partecipante alla conversazione stessa, esige da parte del giudice di
merito un attento e rigoroso apprezzamento dei dati e delle emergenze
processuali, con l’eliminazione critica di ogni diversa risultanza idonea come nella
specie ad invalidare il costrutto logico della deliberazione di colpevolezza del terzo
estraneo “evocato”.
7.5. In conclusione: la gravata sentenza va annullata nei confronti di
Piscitelli Raffaele con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
appello di Napoli, che, nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva
competenza, porrà rimedio ai rilevati deficit di argomentazione.
Vanno poi dichiarati inammissibili i ricorsi di Attanasio, Barracano e
Iannucci, che si condannano al pagamento delle spese processuali e della somma
di C. 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Da ultimo, vanno rigettati i ricorsi di Pascarella Antonio, Pascarella Filippo e
Vigliotti Raffaele, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

che, trattandosi di conversazioni tra terzi, in ipotesi evocanti la responsabilità di

14

P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza nei confronti di Piscitelli Raffaele e rinvia per nuovo
giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i
ricorsi di Attanasio, Barracano e Iannucci che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle

Raffaele che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2013
jl consigliere estensore

ammende. Rigetta i ricorsi di Pascarella Antonio, Pascarella Filippo e Vigliotti

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