Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50729 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50729 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEL MAMOUN NAJIB N. IL 01/01/1984
avverso la sentenza n. 1131/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BEL MAMOUN Najib ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di
reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990,
e denuncia mancanza di motivazione perché non sarebbe stata esplicitata la ragione

§2.

Premesso che il giudice a quo ha disposto la confisca del telefono

cellulare appartenente all’imputato (e non già di una somma di denaro) ex art. 240,
comma primo, cod.pen., si rileva che il provvedimento è stato correttamente giustificato, osservando che l’apparecchio – come risultava dagli s.m.s. registrati – era stato
utilizzato per favorire l’attività di spaccio dello stupefacente.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. per manifesta infondatezza. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

per cui è stato disposta la confisca del denaro in sequestro.

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