Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50727 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50727 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALILLO SERGIO N. IL 16/11/1960
avverso la sentenza n. 234/2013 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PALILLO Sergio ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-

cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni tre e mesi
quattro di reclusione per il reato continuato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e
denuncia inosservanza della legge penale, censurando il mancato riconoscimento del-

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637;
Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852). Inoltre la parte è priva di un concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o insufficienza della motivazione, dal momento
che la decisione del giudice coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

l’attenuante del fatto di lieve entità.

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