Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50726 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50726 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCINA ANTONIO N. IL it53:12795*
avverso la sentenza n. 7259/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MANCINA Antonio ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni tre e
mesi sei di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990,
e denuncia la mancata riunione del presente procedimento ad altro, tuttora pendente,
avente per oggetto fatti analoghi, al fine del riconoscimento del vincolo delll continua-
§2.
Il ricorso è inammissibile, perché non contiene censure attinenti
alla sentenza impugnata, ma si limita a formulare una richiesta che doveva essere
presentata al giudice di merito, prima che fosse pronunciata la sentenza.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581 e 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
zione.