Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50725 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50725 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIAGINI ENO N. IL 21/04/1926
avverso la sentenza n. 2132/2012 TRIBUNALE di LUCCA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R.G. 11713 / 2013

Con atto di impugnazione del difensore l’imputato Eno Biagini ricorre per la
cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Lucca, con la quale -su sua richiesta,
cui ha aderito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., in concorso di attenuanti
generiche, la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di evasione dal
regime cautelare degli arresti domiciliari di cui all’art. 385 co. 3 c.p. (essendosi
arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione per recarsi in una vicina pasticceria).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di affermata
responsabilità del prevenuto per l’ascritto reato, poiché il giudice avrebbe omesso di
verificare l’eventuale sussistenza di cause di non punibilità apprezzabili in suo favore ai
sensi dell’art. 129 c.p. con peculiare riguardo alla assenza del dolo del reato (mancanza di
volontà di sottrarsi alla misura cautelare domestica) e comunque alla inesistente
offensività della sua condotta.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e palese infondatezza delle censure.
Con lo stesso, infatti, non si specificano in alcun modo le evenienze per cui, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha ritenuto esclusa sulla base delle risultanze
processuali richiamate in sentenza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 noveribre 2013

Motivi della decisione

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