Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50723 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50723 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTIELLO MICHELE N. IL 16/10/1978
avverso l’ordinanza n. 2082/2011 TRIBUNALE di MODENA, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 11518/2013

Con decreto di citazione diretta del p.m. Michele Castiello è stato tratto a giudizio
davanti al Tribunale di Modena per rispondere del reato di cui all’art. 388 co. 2 c.p., non
avendo ottemperato all’esecuzione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Brescia che gli imponeva l’obbligo di versare euro 350,00 mensili alla moglie separata per
il mantenimento della figlia minorenne a lei affidata.
All’esito del dibattimento, esaurita la discussione, il Tribunale di Modena con
ordinanza del 9.1.2013 ha disposto, ai sensi dell’art. 521 co. 2 c.p.p., la trasmissione
degli atti al pubblico ministero in sede, ritenendo il fatto reato contestato al Castiello
diverso da quello descritto nella vocatio in iudicium. L’elusione dell’obbligo contributivo
genitoriale non integra -ha, infatti, osservato il Tribunale, richiamando statuizioni di
questa S.C. (Cass. Sez. 6, 2.5.2000 n. 9414, Portera, rv. 217704)- il contestato reato
punito dall’art. 388 co. 2 c.p., che attiene ai rapporti personali relativi all’affidamento dei
minori, ma la diversa fattispecie prevista dall’art. 570 -co. 2 n. 2- c.p., afferente appunto
ai rapporti di natura economica a tutela dei componenti della famiglia.
L’ordinanza è stata impugnata per cassazione dal difensore del Castiello, che ne
denuncia l’abnormità e/o nullità (per violazione del diritto di difesa del giudicabile ex art.
178, lett. a, c.p.p.), perché la stessa avrebbe dovuto, quanto meno, essere adottata ad
istruttoria ancora aperta, consentendo al p.m. di interloquire e “precisare” l’imputazione.
Il ricorso è inammissibile per essere la censurata ordinanza inoppugnabile, in uno
alla manifesta infondatezza dei prospettati rilievi in procedendo e alla dubbia esistenza di
un concreto interesse impugnatorio del Castiello, che dalla regressione del procedimento
al p.m. non sembra patire alcun vulnus difensivo.
In vero il provvedimento de quo non può essere -per il principio di tassatività dei
mezzi di impugnazione (art. 568 co. 1 c.p.p.)- ricorribile per cassazione, potendo essere
censurato, a tutto concedere, soltanto unitamente alla sentenza definitoria della fase del
giudizio (art. 586 c.p.p.). Nella rilevata mancanza di correlazione tra l’imputazione
contestata e il fatto accertato (anche all’esito del dibattimento) l’ordinanza con cui il
giudice di merito trasmette gli atti al p.m. ex art. 521 co. 2 c.p.p. è inoppugnabile e men
che mai affetta da qualsivoglia abnormità, perché è la risultante di una decisione
meramente processuale non incidente sul merito della regiudicanda, né sulla competenza,
né sulla libertà di giudicabile (cfr.: Cass. Sez. 5, 27.10.2006 n. 40625, Verde, rv. 236304;
Cass. Sez. 1, 26.5.2009 n. 24058, P.G. in proc. Cacurri, rv. 244648). Siffatta decisione
non è in grado di produrre alcun pregiudizio per l’imputato, non compromettendone in
alcun modo l’inalterata possibilità di difendersi nell’instaurando procedimento per la
diversa ipotesi di reato e nel seguente nuovo giudizio (se disposto).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, avuto riguardo all’accertata causa di inammissibilità, si stima equo fissare in misura
di euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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