Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50721 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50721 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DADONE GABRIELE N. IL 25/02/1989
avverso la sentenza n. 914/2012 TRIBUNALE di SAVONA, del
28/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R.G. 11454 / 2013

Con il ministero del difensore l’imputato Gabriele Dadone ha proposto ricorso
contro la sentenza del Tribunale di Savona, con la quale -su sua richiesta, consentita dal
p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati da continuazione e concessegli
le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di sei mesi di
reclusione per i reati di resistenza e danneggiamento aggravato, lamentando erronea
applicazione dell’art. 337 c.p. e difetto o insufficienza di motivazione per i fini di cui
all’art. 129 c.p.p.
Con nota del difensore dell’imputato, pervenuta il 27.8.2013 e corredata da
specifica procura speciale per tale incombente, il difensore dell’imputato ha dichiarato la
volontà sua e dell’imputato di rinunciare al proposto ricorso, rinuncia efficace per gli
effetti di cui all’art. 589 co. 3 c.p.p.
L’enunciata volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi degli
artt. 589 e 591 -co. 1 lett. d)- c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue
ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
da destinarsi alla cassa delle ammende, che -avuto riguardo alla natura del
provvedimento impugnato- stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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