Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50719 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50719 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO FRANCESCO N. IL 05/10/1962
avverso la sentenza n. 88/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 11436 / 2013

L’imputato Francesco Pellegrino per mezzo del difensore impugna per cassazione
la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la condanna alla pena di
sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa inflittagli con sentenza del Tribunale di
Macerata per il reato previsto dall’art. 334 co. 2 c.p., per aver violato i doveri inerenti alla
giudiziale custodia a lui affidata di una sua autovettura Mercedes 250 TD sottoposta a
sequestro amministrativo, vendendo o distruggendo il motore e la fanaleria e vendendo la
carcassa a terzi. Affermazione di responsabilità riveniente dal negativo accertamento della
p.g., in sede di notifica al custode Pellegrino del provvedimento di confisca del veicolo,
della mancata disponibilità della Mercedes da parte del prevenuto.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo
alla asserita mancanza di prove della penale responsabilità del prevenuto, affermata in
dissonanza con gli sviluppi cronologici delle ricostruite vicende dell’autovettura già in
proprietà del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, generiche ed espresse sulla
base di elementi di preminente valenza tatuale, sono indeducibili in sede di legittimità.
Le stesse, infatti, afferiscono al merito della regiudicanda, che è stato vagliato con
coerenti e logici passaggi esplicativi dalle due decisioni di primo e di secondo grado.
Alla luce dei dati processuali evidenziati da dette due conformi decisioni non è
revocabile in dubbio che il concreto oggettivo comportamento dell’imputato ha dato luogo
alla sottrazione reale e definitiva del veicolo in sua proprietà dal vincolante regime di
indisponibilità previsto dal sequestro amministrativo. Tale sottrazione continua ad
integrare (anche dopo la decisione Cass. S.U., 28.10.2010 n. 1963/11, P.G. in proc. Di
Lorenzo, rv. 248721) una delle alternative condotte tipiche che realizzano il reato di cui
all’art. 334 co. 2 c.p. Nella vicenda per cui è processo la mancata riconsegna (dismissione)
del veicolo sequestrato, determinante l’immediata perdita della sua disponibilità da parte
del custode affidatario e proprietario, ha frustrato in radice l’interesse tutelato dall’art.
334 c.p. alla conservazione del vincolo di intangibilità e inutilizzabilità apposto al veicolo
e le finalità di rilievo pubblicistico ad esso sottese.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si stima equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 013

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA