Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50718 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50718 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIKOLIC BRANKO N. IL 06/08/1983
avverso la sentenza n. 542/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/06/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Aurelio GALASSO, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 luglio 2014 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronunzia di
primo grado del Tribunale di Treviso, ha dichiarato NIKOLIC BRANKO colpevole del reato di cui
all’art. 496 cod. pen., “perché interrogato sulla sua identità dichiarava falsamente ai pubblici

effettivamente dimorante a Ponzano Veneto in via della Costituzione n. 11”.
2. Propone ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti due
motivi.
2.1. Con il primo viene denunziata la violazione dell’art. 496 cod. pen.
Hanno errato – deduce il ricorrente – i giudici di appello nel ritenere fondato quanto sostenuto
dal P.G. in ordine alla sussistenza dei presupposti di configurabilità del reato di cui all’art. 496
cod. pen.
In particolare, ritiene il ricorrente che la “dimora” non sia riconducibile nella nozione di
condizioni (identità e qualità personali) che caratterizzano una persona e quindi uno degli
elementi che rilevano nella condotta di cui alla citata fattispecie penale.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotto vizio di motivazione in relazione al
trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo e la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto, come
contestato, non sussiste.
1. La ricostruzione dei fatti, come emerge dalle sentenze dei giudici di merito, è la seguente.
In data 8 agosto 2009, durante un controllo effettuato da carabinieri in occasione di un
incidente stradale, Branko NIKOLIC aveva esibito una carta di identità dalla quale risultava che
fosse residente in Ponzano Veneto alla via della Costituzione n. 11/6. Uno dei carabinieri, dopo
aver esaminato il documento, “ricordandosi di un recente sfratto del NIKOLIC dalla sua
abitazione di residenza, gli chiedeva conferma sulla correttezza di quanto riportato nella carta
di identità, ricevendo risposta affermativa. La certificazione rilasciata dal comune di Ponzano
Veneto in data 12 ottobre 2010 confermava che il NIKOLIC, pur mantenendo la residenza
anagrafica in quella via della Costituzione al n. 11/6, risultava di fatto irreperibile a tale
indirizzo” (pag. 1 della sentenza di appello).
2. Alla stregua di tali risultanze il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente il reato di
cui all’art. 496 cod. pen., in sostanza ritenendo che fosse irrilevante il fatto che il NIKOLIC non
dimorasse all’indirizzo corrispondente alla sua residenza anagrafica.
3. La Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado, richiamando i principi affermati
dalla giurisprudenza secondo la quale integra il reato di false dichiarazioni sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri, la condotta di colui che fornisca false indicazioni sulla
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ufficiali, preposti alla sua identificazione, di essere, contrariamente al vero, residente ed

propria residenza ovvero sul proprio domicilio, la quale rientra nel novero delle qualità e
condizioni personali e, pertanto, concorre a individuare l’identità della persona.
In particolare la Corte territoriale ha sottolineato che il NIKOLIC, ripetutamente richiesto di
chiarire se la sua residenza fosse effettivamente quella indicata nel documento di identità
esibito, aveva risposto affermativamente, sebbene poi fosse risultato “dimorare” altrove.
4. Le argomentazioni della Corte territoriale non sono condivisibili.
L’articolo 496 cod. pen. contiene una norma riformulata da uno dei cosiddetti decreti sicurezza

il fenomeno dell’immigrazione, ha previsto un innalzamento delle sanzioni per coloro che
ostacolano o rallentano le procedure di identificazione personale.
Il reato in esame punisce chiunque, interrogato sull’identità, sullo stato o su altre qualità
riguardanti se stesso o altra persona, rende dichiarazioni mendaci a un pubblico ufficiale o a un
soggetto incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni o del servizio.
Anche la formulazione della previgente norma faceva riferimento alle mendaci dichiarazioni
sullo “stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona”.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo e reiteratamente affermato che integra il reato
di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui
che – fermato dai carabinieri ad un posto di controllo – fornisca false indicazioni sulla propria
residenza, la quale rientra nel novero delle qualità e condizioni personali e, pertanto, concorre
a individuare l’identità della persona (Sez. 5, n. 26073 del 09/06/2005, Ciaramidaro, Rv.
232340; precedenti conformi: n. 370 del 1978, Rv. 137621; n. 11369 del 1986, Rv. 174037;
n. 11895 del 1998, Rv. 211924).
Indubbiamente nella nozione di identità e qualità personali di cui all’art. 496 cod. pen. devono
ricomprendersi, non solo lo stato e l’identità della propria persona, ma anche le altre
indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della stessa persona ovvero servono ad
individuare un soggetto e ad identificarlo. Fra queste indicazioni rientrano la residenza
(anagrafica o effettiva) e il domicilio (si veda la più recente se. V, 17 gennaio 2012, n. 1789,
non massimata).
Nel caso in esame, però, il NIKOLIC non ha dichiarato alcunché di falso in ordine alla propria
residenza né in ordine al domicilio, ma si è, da una parte, limitato a esibire un documento di
identità comunque rispondente formalmente a dati anagrafici veri e, dall’altro, a rispondere
affermativamente sulla veridicità dei dati riportati sul documento di identità in ordine alla sua
residenza.
In base ad accertamenti successivi (come si è visto, svolti oltre un anno dopo il fatto) è
emerso che, sebbene la residenza anagrafica fosse rimasta ancora quella riportata dal
documento di identità e dichiarata in seguito a specifica domanda del carabiniere, il NIKOLIC
non dimorava più in quel luogo.
Orbene, premesso che la “dimora” indica il luogo dove una persona si trova, anche se
temporaneamente, e può variare nel tempo, non può ritenersi penalmente rilevante il fatto che
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(decreto legge n. 92 del 2008, convertito in legge 125 del 2008) che, nell’ottica di contrastare

il NICOLIC non “dimorasse” più nel luogo di residenza in seguito ad uno “sfratto”, giacché tale
circostanza, inerente una semplice variazione della relazione di fatto del soggetto con il luogo
di abitazione, non può ricondursi tra le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della
stessa persona ovvero che servono ad individuare un soggetto e ad identificarlo, così da poter
rientrare nella nozione di identità e qualità personali.
Peraltro, non risulta, sempre sulla base della ricostruzione dei fatti come riportata nella
sentenza d’appello, che il NIKOLIC sia stato interrogato sulla sua “attuale” dimora abituale
ovvero sulla sua effettiva residenza (diversa da quella anagrafica) e che abbia fornito

di cui all’art. 496 cod. pen.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2015
consigliere

ensore

indicazioni false in merito, circostanza che certamente avrebbe potuto configurare la condotta

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