Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50717 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50717 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEDDA VINCENZO N. IL 21/10/1975
avverso la sentenza n. 400/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 11385 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la
sentenza del locale Tribunale, che ha condannato Vincenzo Medda, concessegli le
attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva qualificata, alla
pena di sette mesi di reclusione per i reati, unificati da continuazione, di resistenza e
lesioni volontarie a pubblico ufficiale (reazione violenta, consistita nel divincolarsi con
gesti di attiva aggressione, produttivi di lesione personale, dalla presa di un agente di
polizia per impedirgli di assalire un condomino con cui era venuto alle mani a causa di
lite in ragione della quale erano intervenuti più agenti di polizia).
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento: alla impropria
applicazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria, atteso che il Medda
avrebbe unicamente compiuto gesti di istintiva autodifesa avulsi dall’intento di impedire
l’azione dell’agente operante, non opponendosi al compimento di alcun atto di ufficio;
alla connessa ritenuta sussistenza del reato di lesione volontaria, stante la minima
rilevanza dell’effetto della sua azione (distorsione di un dito) e l’assenza della pur
contestata aggravante del nesso teleologico con la pretesa resistenza.
Le proposte doglianze sono connotate da palese infondatezza e da indeducibilità
argomentativa. In vero esse riproducono sostanzialmente e in modo acritico le stesse
censure espresse con l’atto di appello e pur diffusamente e correttamente disattese dai
giudici di appello alla stregua di una esauriente e lineare ricostruzione del contegno
dell’imputato in tutte le sue fasi, in palmare assenza di qualsiasi giustificazione anche
con riguardo al contegno produttivo di una alterazione anatomica qualificabile, per
quanto lieve, come malattia e tale da integrare la fattispecie di cui all’art. 582 c.p. In ogni
caso tali doglianze sono basate su elementi di fatto di cui si propone una lettura
alternativa non percorribile nell’odierno giudizio di legittimità, avuto riguardo alla
adeguata motivazione della sentenza impugnata. Tenuto conto della contestata e ritenuta
recidiva ascritta al ricorrente, i reati integranti la regiudicanda non sono attinti -al di là
della genetica inammissibilità dell’odierno ricoorso- da causa estintiva prescrizionale.
Il ricorso va -quindi- dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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