Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50715 del 11/05/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50715 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
BOUGHANMI Maroan, nato a Torino il 06/10/1989
avverso la sentenza del Giudice di pace di Torino del 26 maggio 2014;
letto il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Torino dichiarava
Maroan Boughanmi colpevole dei reati di ingiuria e lesione personale in danno di
Silvano Orusa e, per l’effetto – riuniti reati con il vincolo della continuazione – lo
condannava la pena di € 35,00 di multa, oltre statuizioni di legge.
2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore d’ufficio dell’imputato, avv. Davide
Mosso, ha proposto ricorso per cassazione, eccependo nullità dell’ordinanza del 4
Data Udienza: 11/05/2015
luglio 2013 con la quale era stata respinta la preliminare eccezione di invalidità
della querela, siccome priva di valida manifestazione di volontà punitiva, non
reputando sufficiente la mera presentazione di denuncia con conseguente ratifica
dell’autorità di polizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’eccezione di rito che sostanzia il ricorso è, senz’altro, fondata e merita
Ed invero, l’esame dell’incartamento processuale, reso necessario dalla natura
della questione proposta, conferma il rilievo critico della ricorrente, posto che l’atto
di denuncia proposto dalla persona offesa il 20.8.2012 ed il verbale contenente la
ratifica della stessa sono privi di univoca manifestazione della volontà di ottenere la
punizione dei responsabili, limitandosi a mera esposizione dei fatti denunciati.
2. La mancanza di valida querela avrebbe dovuto comportare la declaratoria
di non doversi procedere con formula corrispondente ed a tale pronuncia può, farsi
luogo in questa sede.
Non resta allora che provvedere come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non
poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso 1’11/05/2015
pertanto accoglimento.