Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50715 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50715 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGNOSI ANTONIO N. IL 27/06/1983
avverso la sentenza n. 6189/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 11338 / 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe il g.u.p. del Tribunale di Palermo ha applicato ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell’imputato assentita dal pubblico ministero, ad
Antonio Mignosi la pena sospesa di dieci mesi e venti giorni di reclusione (previa
concessione di attenuanti generiche) per il reato di calunnia ascrittogli (falsa denuncia di
smarrimento di un assegno bancario in realtà ceduto a terza persona a titolo di garanzia
nell’ambito di intercorsi rapporti negoziali).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personale l’imputato, lamentando
violazione degli artt. 133 c.p., 125 e 444 c.p.p. per asserito difetto di effettiva motivazione
della decisione attraverso cui il giudice di merito gli ha applicato l’indicata pena.
Il ricorso è in tutta evidenza inammissibile per totale genericità e indeducibilità di
censure del tutto disancorate dal corpo motivazionale dell’impugnata decisione, non
specificandosi in alcun modo le evenienze per cui, in presenza di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dalla stessa ricorrente, tale da presupporre rinuncia implicita a
questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato, il decidente giudice
di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta e giungere ad una sentenza liberatoria
basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o della non colpevolezza dell’imputato, che
con adeguata motivazione ha valutato esclusa dalle risultanze processuali.
All’inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che -in ragione della natura del provvedimento impugnato- si stima equo
fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Fatto e diritto

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