Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50714 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50714 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

GIUFFRIDA Angelo Mario, nato ad Acireale il 21/05/1963

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 7 novembre 2012;
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letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricoso;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
sentito, altresì, l’avv. Mario Biagio Pavone, che, nell’interesse del ricorrente, si è
associato alla richiesta del Pg.

RITENUTO IN FATTO

1. Angelo Mario Giuffrida era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di
Catania-sezione distaccata di Mascalucia, dei reati di cui agli artt. 582 e 585 cod.
pen., per avere colpito con schiaffi, pugni e con un bastone di legno Gesualdo
Caltabiano, procurandogli lesione personale consistente in “trauma cranico, trauma

Data Udienza: 11/05/2015

contusivo regione psicosomatica destra, contusione ad avambraccio destro”,
giudicata guaribile nel termine di giorni dieci; nonché del reato di cui all’art. 635,
commi primo e secondo n. 1, cod. pen. per avere colpito con il bastone di legno di
cui al precedente capo della rubrica l’autovettura dello stesso, così rendendola in
parte inservibile; con l’aggravante di avere commesso il fatto con violenza alla
persona manifestatasi con le modalità descritte di cui al primo capo d’imputazione.
Con sentenza del 14 gennaio 2012, il Tribunale dichiarava non doversi
procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di lesione personale, esclusa

danneggiamento per non aver commesso il fatto.
Pronunciando sui gravami proposti dal Pm. e dalla parte civile, la Corte
d’appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza
impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai
reati in contestazione per intervenuta prescrizione; condannava gli imputati al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, di cui dati in complessivi €
1500,00 oltre accessori di legge e consequenziali statuizioni.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Mario Pavone, ha
proposto ricorso per cassazione, affidato alle regioni di censura di seguito indicate.
Con il primo motivo si eccepisce nullità della sentenza per mancanza di
motivazione ed omessa valutazione di prove decisive in ordine al reato di lesioni
personali, non essendo stata riconosciuta, nonostante l’acquisizione degli atti di un
distinto procedimento, la legittima difesa rispetto all’aggressione posta in essere
dalla persona offesa, le cui dichiarazioni erano state erroneamente ritenute
attendibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento e non può, pertanto, essere accolto.
Ed invero, il ricorrente lamenta, in tutta evidenza, la mancata applicazione dell’art.
129 cod. proc pen., sul rilievo che le risultanze istruttorie avrebbero consentito una
più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito rispetto alla declaratoria di
estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
E’ ius receptum, alla stregua di indiscusso insegnamento giurisprudenziale di
questa Corte di legittimità, che la formulazione letterale del menzionato art. 129 come, d’altrone, è fatto palese dal significato proprio delle locuzioni usate – deve
essere intesa nel senso che il giudice, in presenza di una causa di estinzione del
reato, debba privilegiare la pronuncia di proscioglimento nel merito, con formula
corrispondente, quando dalle risultanze processuali risulti evidente – e, quindi, con
rilievo percettivo ictu ()cui/ – che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso e che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come

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l’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., per mancanza di querela e dal reato di


reato (Sez. 6 n. n. 48527 del 18.11.2003, rv. 228505, secondo cui la valutazione
che, in proposito, deve essere compiuta dal giudice appartiene più al concetto di
constatazione che a quello di apprezzamento; con la conseguenza che, qualora le
risultanze processuali siano tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni,
senza che risulti evidente la prova dell’estraneità dell’imputato al fatto criminoso,
non può essere applicata la regola di giudizio ex art. 530, comma secondo cod.
proc. pen., la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente
alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della

La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione della norma anzidetta,
rendendo ampia e corretta motivazione sulle ragioni della ritenuta insussistenza
delle necessarie condizioni per un proscioglimento nel merito.
In particolare, ha chiaramente indicato le emergenze processuali che
univocamente deponevano per la responsabilità dell’imputato, ravvisandole nelle
dichiarazioni di accusa della persona offesa, prudentemente apprezzate nella loro
attendibilità e, peraltro, riscontrate dalla certificazione sanitaria in atti, quanto alle
denunciate lesioni personali, e dalla fattura di riparazione del mezzo danneggiato,
quanto al reato di cui all’art. 635 cod. pen.
Lo stesso Giudice non ha mancato, poi, di spiegare le ragioni del ritenuto errore
di giudizio nel quale era ricorso il primo giudice nell’escludere l’aggravante di cui
all’art. 585 cod. pen., posto che la condotta delittuosa era stata portata a
compimento con una tavola di legno, da considerare, di certo, come arma
impropria, stante l’idoneità ad essere usata per arrecare offesa alla persona.

2. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali
statuizioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso l’11/05/2015

prescrizione).

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