Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50714 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50714 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOUCHTARI MOURAD N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 16/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

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R. G. 11258/2013

L’imputato cittadino marocchino Mourad MOUCHTARI ricorre di persona contro
la sentenza del Tribunale di Savona sezione di Albenga, con la quale -su sua richiesta,
assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati dalla
continuazione concesse le attenuanti generiche ed esclusa l’incidenza sanzionatoria della
recidiva, la pena di otto mesi di reclusione per i reati di resistenza, lesioni a pubblico
ufficiale e danneggiamento aggravato (violenta reazione nei confronti di due agenti della
polizia stradale che ritualmente procedevano al suo controllo autoveicolare, avendolo
sorpreso alla guida in stato di ebbrezza).
Il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in punto di
adeguatezza del trattamento sanzionatorio, sostenendo che il giudice di merito avrebbe
dovuto respingere la concordata richiesta di pena per sua incongruenza, perché
determinata in violazione dei parametri di cui all’art. 133 c.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle censure, meramente
assertive, siccome volte a porre in strumentale discussione la piattaforma negoziale in
virtù della quale lo stesso imputato ha raggiunto un irretrattabile accordo con il p.m.
(ratificato dal giudice, previa verifica di corretta qualificazione dei fatti e di adeguatezza
della patteggiata pena) sulla misura della pena applicatagli.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo calcolare in euro 1.500,00
(millecinquecento).
P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore
della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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