Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50712 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50712 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIANO ROBERTO N. IL 21/07/1972
avverso la sentenza n. 1279/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 11193/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe sentenza la Corte di Appello di Reggio Calabria
ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, che all’esito di giudizio abbreviato ha
dichiarato Roberto Magliano colpevole dei reati di resistenza e di guida in stato di
ebbrezza, per essersi opposto con espressioni di ripetuta minaccia e gesti di violenza
fisica (tentando di colpirli con calci e pugni) ai carabinieri intervenuti presso un ristorante
ove erano state segnalate persone in stato di ubriachezza ed ai cui controlli aveva
cercato di sottrarsi, ponendosi alla guida di una vettura priva di assicurazione e con la
quale, uscendo dall’area di sosta, collideva con il veicolo di servizio degli operanti.
Condotte delittuose e contravvenzionali per le quali sono state inflitte al Magliano,
rispettivamente, le pene di sei mesi di reclusione e di sei mesi di arresto ed euro
2.000,00 di ammenda (oltre alla sospensione della patente di guida).
Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato, deducendo violazione di legge e
illogicità della motivazione per: 1) violazione del principio di correlazione ex art. 521
c.p.p. in ordine al reato di cui all’art. 337 c.p., essendo stato condannato per una
condotta sostanzialmente estranea o diversa rispetto a quella in origine contestatagli
(semplice divincolarsi con forza); 2) omessa valutazione dello stato di incoscienza in cui
versava al momento dei fatti per aver assunto una “dose massiccia di alcool” escludente
il dolo specifico del reato di resistenza; 3) insussistenza del reato di cui all’art. 186 c.s.
non essendosi posto alla guida e non avendo circolato con una autovettura, limitandosi a
compiere una semplice manovra di retromarcia; 4) ingiustificato diniego della
continuazione criminosa ex art. 81 cpv. c.p. tra i due fatti reato ascrittigli.
Il ricorso è inammissibile per genericità (traducendosi nella acritica riproposizione
dei motivi di gravame pur ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte di
Appello) e manifesta infondatezza delle delineate censure.
Congruamente la Corte reggina ha escluso qualsiasi violazione del diritto di difesa
dell’imputato ex art. 521 c.p.p., evidenziando che il Magliano è stato condannato per una
condotta senz’altro compresa tra quelle descritte nell’originario capo di imputazione, da
cui il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere la pur configurata continuazione c.d.
interna tra le plurime azioni contestate. Ineccepibile appare la ritenuta irrilevanza dello
stato di ebbrezza alcolica, volontariamente autoindotto dall’imputato, in cui costui si
trovava al momento dei fatti, in corretta applicazione del disposto dell’art. 92 c.p. La
manovra di retromarcia è una manovra di esercizio dell’attività di guida di un veicolo a
motore; donde l’univoca sussistenza del reato ex art. 186 c.s. ascritto al ricorrente. Il
subordinato rilievo sul diniego della continuazione tra i due reati oggetto di giudizio non è
deducibile in questa sede, essendo frutto di un apprezzamento di fatto sorretto da
congrua motivazione del giudice di primo grado fatta propria dalla sentenza di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi
equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013
Il consigliere st More

Motivi della decisione

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