Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50711 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50711 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

GIULIANI Franco, nato a Gavirate il 20/01/1951

avverso la sentenza del Tribunale di Varese del 16 dicembre 2013;

letto il ricorso e la sentenza impugnata;
vista la nota del 29 aprile 2015, con la quale Franco Giuliani ha trasmesso copia
del verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto dai
Carabinieri di Tornate del 25.7.2014;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per
remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/05/2015

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Varese

confermava la sentenza del 16 luglio 2012, con la quale il Giudice di Gavirate
aveva dichiarato Franco Giuliani colpevole del reato di cui all’art. 582 cod. pen.
perché, per futili motivi, morsicava il dito indice della mano destra di Levato
Franco così prucurando gli lesioni personali consistite in “trauma da
schiacciamento II dito mano dx” con conseguente malattia giudicata guaribile in
giorni tre di prognosi” e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena di € 600,00 di

costituitasi parte civile, liquidata in complessivi € 500,00, oltre consequenziali
statuizioni. Con la stessa sentenza il giudicante aveva condannato il Levato per il
reato di percosse in danno del Giuliani, con l’irrogazione della pena di giustizia e
condanna al risarcimento del danno liquidato in € 150,00.

2.

Avverso l’anzidetta sentenza il difensore del Giuliani, avv. Mauro

Lacchin, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di
seguito indicate.
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 136 e 178 cod. proc.
pen., per incompleta trascrizione del verbale riassuntivo.
Con il secondo motivo si denuncia mancanza o manifesta illogicità di
motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. All’esame delle ragioni di censura é certamente pregiudiziale il rilievo
che, con il verbale indicato in premessa, Franco Levato ha rimesso la querela a
suo tempo proposta nei confronti del Giuliani, che, presente nell’occasione, ha
dichiarato di accettare tale remissione.
Considerato, pertanto, che la remissione e l’accettazione sono state
effettuate con le forme prescritte dall’art. 340, comma 2, cod. proc pen., si deve
far luogo all’annullamento della sentenza in esame, per sopravvenuta estinzione
del reato in questione.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato, ai sensi dello
stesso art. 340, comma 4, in mancanza di contraria determinazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione della querela. Pone le spese a carico del querelato.
Così deciso 1’11 maggio 2015

multa nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa,

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