Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50711 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50711 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIOLA ANNA N. IL 10/06/1952
avverso la sentenza n. 2513/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R.G. 11190 / 2013
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del locale Tribunale, che all’esito di giudizio abbreviato ha
riconosciuto Anna Viola colpevole del reato di cui all’art. 388 co. 4 c.p. per aver sottratto, in
qualità di proprietario nominato custode giudiziario, beni sottoposti a pignoramento
(scaffalature e ripiani in vetro del proprio esercizio commerciale), non reperiti dal funzionario
dell’I.V.G. ai fini della vendita. La Corte territoriale ha soltanto applicato alla Viola la
diminuente per il rito abbreviato, omessa dal giudice di primo grado, così definendone la
pena, già condizionalmente sospesa, in misura di un mese e dieci giorni di reclusione ed euro
20,00 di multa, ferma restando la già disposta condanna al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili (creditori pignoratizi).
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputata di
persona, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sua
confermata responsabilità con riguardo alla asserita carente verifica dell’elemento soggettivo
del reato contestatole, dal momento che i beni staggiti sono stati allocati nella nuova
residenza dell’imputata, costretta a rilasciare i locali, in cui gli stessi beni erano stati
sequestrati, per scadenza del contratto di locazione fin dall’aprile 2006. Per l’effetto si
adduce, in subordine, l’erroneità della data del commesso reato fissata al 12.10.2006.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle delineate censure.
Congruamente la Corte di Appello ha evidenziato che la condotta del proprietario
custode sanzionata dall’art. 388 co. 4 c.p. è integrata dalla sottrazione, attuata anche con la
sola amotio, dei beni pignorati, di tal che l’imputata non avrebbe potuto spostare i beni
sequestrati se non previa comunicazione all’ufficiale giudiziario e al giudice dell’esecuzione
mobiliare. Comunicazione che, a tutto concedere, la Viola si è astenuta dall’effettuare, in tal
modo commettendo il reato ascrittole, punito a titolo di dolo generico, ad integrare il quale è
sufficiente la conoscenza del vincolo giudiziario di indisponibilità dei beni e della volontà della
amotio, a prescindere dagli scopi e dalle ragioni sottese all’azione del soggetto agente (v.
Cass. Sez. 6, 17.1.2008 n. 8428, Lieto, rv. 239312). Ciò tanto più quando si rilevi che la
Viola oggettivamente non ha comunque consentito il reperimento dei beni pignorati da lei
“spostati”. Il reato ascritto alla ricorrente deve considerarsi consumato all’atto della
ricognizione dei beni effettuata dall’I.V.G. destinati alla vendita. Ricognizione che, come da
verbale del funzionario operante, è avvenuta il 12.10.2006, con contestuale comunicazione al
giudice dell’esecuzione e ai creditori. Tale data è per l’appunto indicata in imputazione a
sancire la consumazione del reato. Reato che, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque
dichiararsi estinto per prescrizione sopravvenuta alla decisione di appello, attesa la genetica
inammissibilità dell’impugnazione, ostativa all’instaurarsi di valido rapporto processuale
impugnatorio (v.: Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005
n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ope legis la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro
1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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