Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50710 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50710 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla parte civile
Fitto Raffaele
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 25 novembre 2013 nel
procedimento penale a carico di MAURO Ezio, nato a Dronero il 24/10/1967;

letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Giosué Giardina, in sostituzione dell’avv. Francesco Sisto, che,
nell’interesse della parte civile, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi
alle conclusioni scritte;
sentito, poi, l’avv. Paolo Mazza, che, nell’interesse dell’imputato, Alessandro
Benedetti, difensore delle parti civili, che si è riportato alle conclusioni scritte;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/05/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari confermava la
sentenza del 26 gennaio 2012 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva
assolto Ezio Mauro, direttore responsabile del quotidiano La Repubblica, dai reati di
cui agli artt. 57 e 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen. e 13 legge n. 47/1948, per
omesso controllo sul contenuto dell’articolo pubblicato sullo stesso quotidiano il 7
aprile 2005, in aggiunta ad altro relativo ad un’indagine giudiziaria riguardante
l’IACP di Bari, che aveva portato all’arresto di Gaetano Mossa, con il sottotitolo che
recitava: ”

da Fitto a Palese, raccomandazioni per consulenze d’oro”. L’articolo

Mossa era stato rinvenuto un elenco di professionisti, accanto ai cui nominativi
figuravano i nomi dei referenti politici che li avevano segnalati per il conferimento di
incarichi: quattro dei professionisti indicati risultavano riferiti al Fitto, già Presidente
della Regione Puglia.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore della parte civile, avv. Francesco
Paolo Sisto, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando manifesta illogicità o
contraddittorietà di motivazione, con riguardo al ritenuto riconoscimento
dell’esimente della cronaca giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si colloca ai limiti dell’inammissibilità e, comunque, è destituito di
fondamento.
Ed infatti, non é ravvisabile il denunciato difetto motivazionale, posto che la
pronuncia impugnata ha dato piena contezza del ribadito giudizio assolutorio nei
confronti dell’imputato. Il compendio giustificativo risulta, inoltre, pienamente
rispettoso dei criteri valutativi fissati da consolidata giurisprudenza di questa Corte
di legittimità in ordine ai limiti dell’esercizio del diritto di cronaca, nella peculiare
espressione della cronaca giudiziaria.
In particolare, i giudici di merito si sono attenuti ad indiscusso insegnamento
secondo cui il legittimo esercizio del diritto in parola, nella specifica esplicazione di
cui si è detto, postula che la propalazione giornalistica sia rispondente al contenuto
del provvedimento giudiziario di riferimento ed all’oggetto dell’indagine
investigativa in corso (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Rv.
254789).
Nel caso di specie, si è avuto che ad una pubblicazione, che aveva riferito di
un’ordinanza custodiale nei confronti di vertici dell’IACP barese, tra cui Gaetano
Mossa, aveva fatto seguito l’articolo oggi in questione in cui si riferiva,
conformemente al vero, che nel corso della perquisizione dello studio dello stesso
Mossa, era stato rinvenuto un appunto riepilogativo degli incarichi conferiti a

2

riportava la notizia che, nel corso di una perquisizione domiciliare nei confronti del

professionisti, con annotazione accanto a ciascun nominativo del referente politico
che ne aveva caldeggiata l’assegnazione. Tra questi, quattro annotazioni
risultavano riferite all’odierna parte civile, già Presidente della Regione Puglia.
Circostanza, questa, che non risulta mai posta in discussione.

2. Il ricorso, pertanto, essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate
in dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l’11/05/2015

P.Q.M.

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