Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5071 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5071 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposti dal
P.g. presso la Corte d’appello di Bari
avverso la sentenza dell’11/06/2012 del Gup del Tribunale di Bari emessa nei
confronti di
1. Francesco Chiaradia, nato a Gravina di Puglia il 22/12/1951
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata, limitatamente alla rideterminazione della pena;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’11/06/2012 il Gup del Tribunale di Bari ha dichiarato
Francesco Chiaradia colpevole del reato di cui all’art. 334 cpv cod.pen.,
condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche, con la diminuente
del rito, alla pena di giorni 14 di reclusione ed euro 40 di multa, riconoscendogli
entrambi benefici di legge.
2. Ha proposto ricorso il P.g. presso la Corte di appello di Bari lamentando
inosservanza della legge penale con riferimento a quanto stabilito dagli artt. 23 e
24 cod.pen., poiché la sanzione detentiva e pecuniaria risulta determinata in
misura inferiore al minimo indicato dalle disposizioni richiamate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. La determinazione della sanzione detentiva della reclusione, al netto delle
riduzioni previste dalla legge, non può essere inferiore a quella minima indicata
dall’art. 23 cod. pen. di quindici giorni, sicché la quantificazione computata nella

Data Udienza: 19/12/2013

sentenza impugnata individua una sanzione illegale per difetto, e deve essere
oggetto di annullamento, con rinvio al giudice di merito per nuova
determinazione.
Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 623 comma 1 lett. d) deve essere
individuato nel medesimo Tribunale, richiedendosi solo una diversa composizione
personale.
Risulta infondata la violazione di legge eccepita con riferimento

all’applicazione della disposizione di cui all’art. 24 cod. pen., poiché il limite
edittale applicabile nella specie deve essere valutato sulla base della disposizione
vigente all’epoca del commesso reato, che va individuato non nella data di
accertamento, ma in quella di compimento da parte dell’interessato dell’attività
di demolizione del mezzo, eseguita, per come risulta dalla stessa dichiarazione
dell’interessato, in contestualità con la denuncia di smarrimento della carta di
circolazione, in data 02/05/2008. In quel giorno si è quindi integrato l’elemento
costitutivo del reato contestato, individuabile nella distruzione del bene
sottoposto a vincolo.
Così individuata la data di consumazione effettiva della condotta, deve
escludersi che alla fattispecie sia applicabile l’aumento della misura della
sanzione pecuniaria stabilita dalla modifica dell’art. 24 cod. pen, intervenuta a
seguito della legge 15 luglio 2009 n. 94, per effetto del principio costituzionale di
irretroattività della legge penale cui all’art. 25 Cost.
La sanzione pecuniaria risulta quantificata nella cornice edittale prevista
all’epoca di commissione del reato e, conseguentemente, in relazione a tale
statuizione, non può accogliersi il proposto ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena
detentiva, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari.
Così deciso il 19/12/2013.

3.

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