Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50709 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50709 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Shabaj Nazmi, nato a Gradec Shkoder (Albania) il 12/05/1967

avverso la sentenza emessa il 04/02/2014 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Lara Dentici, la quale ha concluso per l’accoglimento
del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/05/2015

Il difensore di Nazmi Shabaj ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa nei confronti del suo
assistito, in data 03/05/2013, dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
L’imputato, condannato in primo grado alla pena di euro 500,00 di multa per
reati di ingiuria e minaccia (in ipotesi commessi in danno di Carmelo Ilacqua, il
quale non si era costituito parte civile), è stato invece assolto dal giudice di
appello quanto al delitto di cui all’art. 612 cod. pen., con conseguente
rideterminazione del trattamento sanzionatorio in euro 300,00 di multa.

di motivazione della sentenza impugnata, ponendo a raffronto le deposizioni rese
dai testimoni indotti a carico dello Shabaj (Santa Caliri, Antonio Buonanotte ed
Antonio Piperata) e segnalandone le discrasie: la Caliri, in particolare, risulta
l’unica ad avere percepito l’epiteto di “bastardo” che l’imputato avrebbe rivolto
alla persona offesa, venendo però smentita dal Buonanotte, secondo cui il
ricorrente aveva solo chiesto all’Ilacqua di dargli il denaro che gli doveva. La
Caliri, malgrado fosse stata considerata un testimone indifferente dai giudici di
merito, aveva peraltro aggiunto di sua iniziativa che non le constava una
presunta attività lavorativa svolta dallo Shabaj alle dipendenze dell’Ilacqua, e di
essere stata autrice della telefonata con cui era stato sollecitato l’intervento dei
Carabinieri; secondo la tesi sostenuta nel ricorso, da tali elementi sarebbe stato
doveroso inferire un coinvolgimento della donna nella vicenda de qua, almeno a
livello emotivo. Il Piperata, infine, aveva ricordato frasi del tutto diverse e mai
menzionate dallo stesso querelante, tanto che il P.M. aveva chiesto che il verbale
relativo alla sua deposizione venisse trasmesso in copia al suo ufficio.
In definitiva, reputa il ricorrente che i giudici di merito, in violazione dell’art.
192 del codice di rito, avrebbero «posto a fondamento della decisione argomenti
divergenti e contrastanti con le deposizioni testimoniali acquisite».
Le censure appena richiamate vengono ribadite in una memoria difensiva
depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 05/05/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente prendersi atto che la sentenza di primo grado non
conteneva statuizioni civili, e recava la condanna dell’imputato – come sopra
ricordato – a pena pecuniaria. Si trattava, pertanto, di una pronuncia
suscettibile soltanto di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n.
274 del 2000, e la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

2

Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta inosservanza della legge penale e vizi

(che, investito di un irrituale appello, avrebbe dovuto trasmettere gli atti a
questa Corte) appare intervenuta fuori dei casi consentiti dalla legge.
In situazioni siffatte, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di
affermare che «nel caso in cui il giudice di secondo grado, anziché dichiarare
inammissibile il gravame, lo abbia preso in esame e deciso nel merito, la relativa
decisione, impugnata davanti alla Corte di Cassazione, va annullata senza rinvio
[…], e va ordinata l’esecuzione della sentenza di primo grado. Né sussiste
violazione del divieto della reformatio in pejus […], qualora il giudice d’appello

principio concerne i limiti del giudizio di appello ritualmente instaurato» (Cass.,
Sez. III, n. 3434 del 27/01/1986, Bottino, Rv 172590). Come detto, a rigore, il
Tribunale non avrebbe dovuto sic et simpliciter prendere atto dell’inammissibilità
dell’impugnazione, bensì qualificarla come ricorso per cassazione (certamente
esperibile nel caso di specie) e rimettere la decisione a questa Corte; ma,
esaminando in effetti l’appello de quo, al fine di valutare se contenesse censure
prospettabili al giudice di legittimità, la conclusione dell’inammissibilità si impone
comunque.
Infatti, con riguardo al delitto di ingiuria le doglianze della difesa si
limitavano (e sono ancora oggi ribadite negli stessi termini, avuto riguardo al
contenuto del ricorso qui direttamente presentato) a sollecitare una rivalutazione
delle risultanze istruttorie, evidenziando in definitiva che la parola “bastardo” era
stata sentita soltanto dalla Caliri: un quadro, tuttavia, del tutto in linea con la
ricostruzione offerta dal Giudice di pace, che aveva correttamente segnalato
come il racconto della donna fosse stato riscontrato dagli altri testimoni, nella
parte in cui avevano riferito del ripetuto transitare dello Shabaj, in auto, nei
pressi dell’abitazione dell’Ilacqua. Pienamente ragionevole, del resto, risultava la
circostanza che quell’espressione non fosse stata percepita da altri, visto che la
Caliri si avvicinò ai due protagonisti della vicenda fino a chiedere all’imputato i
motivi del comportamento tenuto verso la persona offesa.
Quanto al delitto ex art. 612 cod. pen., il Giudice di pace aveva rilevato
(prendendo atto che la frase “non entro dentro, o muore lui o muoio io” era stata
pronunciata dallo Shabaj al cospetto di un ufficiale dei Carabinieri, escusso a sua
volta quale testimone) che «per configurare il reato di minaccia non occorre che
le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa,
poiché è solo necessario che questa ne sia venuta a conoscenza, anche
indirettamente, tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un
contesto per il quale ritenga che l’agente abbia avuto la reale e concreta volontà
di produrre l’effetto intimidatorio». A tale ineccepibile osservazione la difesa
contrapponeva elementi di dubbio circa la effettiva capacità intimidatoria delle

abbia deciso in senso più favorevole all’imputato solo appellante, poiché tale

parole usate dall’imputato (per il solo fatto che i militari sopraggiunti avevano di
lì a poco concluso il proprio intervento, senza adottare misure di carattere
preventivo) e sul fatto che queste fossero state udite od apprese dall’Ilacqua;
rilievi, in vero, inconferenti, atteso che la valenza di una frase minatoria deve
essere percepita come tale da parte del reale destinatario della minaccia, anche
in relazione a possibili iniziative future del soggetto attivo, e la circostanza che
l’Ilacqua ne fu certamente reso consapevole (vuoi nell’immediatezza, vuoi in un
secondo momento) è dimostrata non solo dalla successiva presentazione della

si legge nelle sentenze di merito.

2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lo Shabaj deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua
volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore
della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l’appello a suo tempo
proposto come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso 1’11/05/2015.

querela, ma anche dal rilievo che egli era a sua volta un militare dell’Arma, come

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