Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50708 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50708 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FATTAH SAID N. IL 15/02/1978
avverso la sentenza n. 1724/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 11108/2013

L’imputato cittadino marocchino Said Fattah ricorre di persona contro la sentenza
della Corte di Appello di Genova, che -in parziale riforma della sentenza di primo grado
emessa dal Tribunale di Imperia- lo ha prosciolto dall’imputazione di calunnia,
confermandone la responsabilità per i connessi reati di resistenza, lesioni volontarie a p.u.
e danneggiamento aggravato (aggressione con pugni di un agente di polizia penitenziaria
intervenuto nella sua cella di cui aveva danneggiato i tavoli e uno sgabello). Reati, questi,
per i quali la Corte territoriale ha determinato la pena, previa unificazione ex art. 81 cpv.
c.p., in un anno di reclusione.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione
in ordine alla confermata sussistenza dei reati di cui agli art. 337 e 582-585 c.p., poiché i
giudici di secondo grado, che pure hanno escluso intenti calunniatori del prevenuto, non
hanno tenuto conto di circostanze asseveranti come la sua reazione aggressiva non fosse
rivolta agli agenti penitenziari ma “contro se stesso”.
Il ricorso è inammissibile.
I rilievi concernenti la condotta criminosa del prevenuto sono generici e
manifestamente infondati alla luce della esauriente ricostruzione della sua illecita
condotta sviluppata dalle due decisioni di merito.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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