Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50706 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50706 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DICEMBRI ELVIS N. IL 23/04/1978
avverso la sentenza n. 241/2015 TRIBUNALE di VERONA, del
18/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Dicembri Elvis ricorre avverso la sentenza 18.5.15, emessa dal Tribunale di Verona ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di concorso in furto aggravato,
concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi dieci di
reclusione ed E 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

di non punibilità ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, in particolare, al contenuto dei verbali di arresto
e sequestro.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice motivato circa la sussistenza di eventuali cause

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