Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50706 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50706 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BODORIN ANDREI N. IL 26/01/1976
avverso la sentenza n. 3198/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
04/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R.G. 11088/2013

Con il ministero del difensore l’imputato cittadino moldavo Andrei Bodorin
ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova, con cui -su sua richiesta,
assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti
generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva, la pena di otto mesi di reclusione
per il reato di resistenza plurima.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione senza ulteriori
specificazioni connesse alla decisione impugnata, se non quella del generico richiamo
all’art. 129 c.p.p.
Palese appare la manifesta infondatezza e la stessa genericità (ai limiti di una
concreta mancanza di motivi di ricorso) della doglianza, con cui si contesta
apoditticamente una decisione sostanzialmente affermativa di responsabilità, che è il
risultato della specifica volontà sanzionatoria dello stesso ricorrente concordata con il
pubblico ministero e basata sulle univoche emergenze delle indagini richiamate dalla
sentenza impugnata.
Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi equo fissare
in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA