Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50705 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50705 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DUZANOVIC BANAC N. IL 04/10/1968
avverso la sentenza n. 3235/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 11084 / 2013

Per mezzo del difensore l’imputata cittadina croata Banac Duzanovic ricorre per
cassazione contro la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale -su sua richiesta,
assentita dal p.m.- le è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con le attenuanti generiche
equivalenti alla contestata aggravante (uso di arma o oggetto equipollente), la pena di
quattro mesi di reclusione per il reato di minaccia a p.u. (per aver minacciato il sindaco di
Castelbaldo, brandendo un’ascia contro di lui, per indurlo a revocare una ordinanza
dell’ufficio tecnico comunale che imponeva l’esecuzione urgente di lavori sull’immobile
familiare dell’imputata).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di effettiva
configurabilità della contestata fattispecie ex art. 336 c.p. e di adeguatezza della verifica
dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. valutabili in
favore dell’imputata.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della censura,
essendo estranea al giudizio involgente una decisione ex art. 444 c.p.p. la rivalutazione
della qualificazione giuridica della regiudicanda e non essendo comunque indicata
alcuna ragione per cui, a fronte di una richiesta di applicazione di pena proveniente dalla
stessa imputata e tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza, il
giudice avrebbe dovuto eludere la richiesta e giungere a decisioni liberatorie riconducibili
nell’area dell’art. 129 cpp, dei cui presupposti la stessa decisione di merito attesta
l’inesistenza con idonea motivazione.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00
(millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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