Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50704 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50704 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENNONNA ANTONIO N. IL 10/07/1975
avverso la sentenza n. 458/2014 CORTE APPELLO di POTENZA, del
16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 16 aprile 2015, ha
confermato la sentenza di primo grado con la quale Mennonna Antonio era stato
condannato per il delitto di tentato furto pluriaggravato continuato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

la contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione della penale
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi, invero, si appalesano del tutto generici, in quanto si contesta
la motivazione dell’impugnata sentenza senza indicare concreti elementi
d’illogicità ovvero di contraddittorietà della motivazione.
Essi si sostanziano in una generica contestazione delle risultanze
probatorie e perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte
di legittimità; trattasi, inoltre, di doglianze che, per un verso, passano del tutto
sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte
territoriale e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di
questa Corte in tema di c.d. doppia conforme; giova rammentare, in punto di
diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si
trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia
(in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di
assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395).
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.

mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e la illogicità e

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

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