Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50703 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50703 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACCHERONE FRANCESCO N. IL 20/01/1950
avverso la sentenza n. 3005/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza del 21 aprile 2015 ha
parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di primo grado con la
quale Maccherone Francesco era stato condannato per i delitti di spendita di

carte di credito.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio procuratore, lamentando una motivazione illogica in merito
alla sua affermata responsabilità penale e una violazione di legge quanto
all’elemento soggettivo del delitto di cui all’articolo 455 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve affermarsi l’inammissibilità del ricorso.
2. In primo luogo perchè i motivi di doglianza ricalcano pedissequamente
quanto già esposto avanti la Corte territoriale e da questa disattesi con
motivazione non solo logica ma ispirata ai principi della materia, così come
espressi pacificamente da questa Corte di legittimità.
3. La dedotta carenza di motivazione si sostanzia, inoltre, in una rilettura
degli accadimenti processuali e alla luce di considerazioni personali del ricorrente
che non solo non sono ammissibili avanti questa Corte di legittimità, che non è
Giudice del fatto ma neppure valgono a scalfire il corretto convincimento
espresso dalla Corte di appello circa l’effettiva responsabilità per gli ascritti reati.
4. Quanto all’elemento soggettivo del delitto di spendita di monete false,
per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione,
(articolo 455 cod. pen.) è necessario il dolo specifico – “sub specie” di intenzione
del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute
in malafede – che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da
qualsiasi elemento sintomatico; a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una
qualsiasi indicazione, da parte dell’imputato, in ordine alla provenienza delle
dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione,
trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in

monete false, possesso di documenti d’identificazione falsi e indebito utilizzo di

concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (v. di recente, Cass. Sez.
V 12 luglio 2011 n. 32914).
Il che è quanto logicamente e motivatamente posto in essere dalla Corte
territoriale.
4. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, per concludere, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende, che appare equo determinare nella somma di

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

euro 1.000,00.

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