Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50703 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50703 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIMINIELLO MASSIMO N. IL 19/01/1973
avverso la sentenza n. 1916/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 11702/2013

Il difensore di Massimo Ciminiello ricorre contro la sentenza della Corte di
Appello di Torino, adita in relazione al solo trattamento sanzionatorio, che ha confermato
la condanna alla pena di otto mesi di reclusione inflitta all’imputato, concessegli le
attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, all’esito di giudizio abbreviato dal
Tribunale di Novara per il reato di concorso in resistenza plurima e in lesioni volontarie
plurime a p.u. (avendo aggredito con calci e pugni i carabinieri intervenuti per sedare
una lite inscenata dal prevenuto con gli addetti alla sicurezza di una discoteca).
Con il ricorso si lamenta violazione di legge e lesione dei diritti di difesa (artt. 420
ter in rel. art. 178, lett. c, c.p.p.) con riguardo al mancato differimento dell’udienza di
appello del 5.10.2012 (pronuncia della sentenza di secondo grado) nonostante la
concomitante impossibilità a comparire in udienza dell’imputato e del suo difensore
(entrambi impegnati per la celebrazione di un giudizio di legittimità davanti alla S.C.
coinvolgente il Ciminiello).
Il ricorso è inammissibile per palese infondatezza degli addotti motivi di censura.
Ineccepibile si rivela sul piano giuridico-processuale il mancato differimento
dell’udienza. La disposizione di cui all’art. 420-ter co. 5 c.p.p. non è applicabile, infatti, al
giudizio camerale di appello, quale quello svoltosi nei confronti del Chianese. Nel
giudizio di appello conseguente ad impugnazione di sentenze emesse con rito abbreviato
l’impedimento a comparire del difensore dell’imputato e dello stesso giudicabile (che non
abbia previamente richiesto in modo espresso di voler partecipare all’udienza) non può
dar luogo al rinvio dell’udienza camerale, poiché la stessa è espressamente disciplinata
dagli artt. 599 e 127 c.p.p. con connessa inapplicabilità dell’art. 420-ter co. 5 c.p.p. (cfr.:
Cass. Sez. 5, 16.7.2010 n. 36623, Borra, rv. 248435; Cass. Sez. 6, 18.10.2011 n. 10840,
Cosentino, rv. 252278).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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