Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50702 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50702 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
METELLI GINO N. IL 15/02/1966
avverso la sentenza n. 1455/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Metelli Gino ricorre avverso la sentenza 26.11.13 della Corte di appello di Firenze con la quale in
parziale riforma di quella in data 19.10.10 del Tribunale di Lucca, è stato dichiarato non doversi
procedere in ordine alle contravvenzioni sub b) e c) perché estinte per prescrizione ed è stata
rideterminata la pena, per il reato di cui al cpv. dell’art.612 c.p., in mesi tre di reclusione.
beduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
le attenuanti generiche in base ai risalenti precedenti penali.
Con il secondo motivo l’eccessività del risarcimento del danno, in relazione al quale i giudici non
avevano tenuto conto delle precarie condizioni economiche dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, con riferimento al
secondo motivo, del tutto generico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza
alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito del tutto legittimamente
negato le attenuanti generiche in considerazione sia della oggettiva gravità dei fatti in imputazione
(minacce commesse brandendo in entrambe le occasioni un `machete’) che dei precedenti penali
dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di
cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
° processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 20 novembre 2015
violazione dell’ art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici di secondo grado concesso