Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50701 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50701 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRINGALE ANTONIO N. IL 10/08/1963
avverso la sentenza n. 1573/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
28/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Tringale Antonio ricorre avverso la sentenza 28.2.15, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui all’art.75, comma 2,
d.lgs. n.159/11, concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di mesi
dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

processuali che avrebbero giustificato quella decisione >.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento all’avvenuto arresto in flagranza dell’imputato e
alla condizione di motociclo sprovvisto della patente di guida.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice motivato circa < le ragioni e gli addentellati

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