Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50701 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50701 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CAUDO PLACIDO N. IL 24/04/1987
avverso la sentenza n. 751/2009 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10898/2013

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la
sentenza del g.u.p. del locale Tribunale, con cui Placido Di Caudo è stato condannato all’esito
di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di calunnia
ascrittogli, avendo falsamente dichiarato al p.m. nel corso di sommarie informazioni di essere
rimasto vittima di condotta criminosa di tale Alfredo Conticello (ragion fattasi ovvero tentata
violenza privata), che lo avrebbe più volte minacciato di morte per indurlo a fungere da
intermediario presso Giuseppe Calabrese per ottenere la restituzione di 4.000,00 euro e alcuni
pezzi di ricambio di un trattore in sua proprietà oggetto di furto. Falsa accusa che le due
conformi decisioni di merito desumono, come evidenti, alla luce delle emergenze delle indagini
(testimonianza della p.o. Conticella avvalorata da più persone e riscontrata da tabulati
telefonici) e della sentenza di condanna di primo grado che ha riconosciuto l’odierno imputato
responsabile di concorso (con il citato Calabrese) nel reato di estorsione in danno del Conticello
finalizzato alla restituzione, verso pagamento di denaro (prima 10.000 euro, poi 4.000 euro),
del trattore asportatogli.
Contro la sentenza di appello ricorre con atto personale l’imputato, deducendo violazione
di legge e carenza di motivazione in riferimento alla sussistenza della materialità del reato ex art.
368 c.p., non configurabile quando il reato oggetto di falsa incolpazione sia -come nel caso di
specie- punibile a querela e questa non sia stata presentata. Impropriamente il g.u.p. ha eluso la
questione, ritenendo configurabile nella falsa accusa dell’imputato il reato di tentata violenza
privata (in luogo di quello di cui all’art. 392 c.p. originariamente ipotizzato). Ne è risultata in tal
modo compromessa la latitudine delle ragioni difensive dell’imputato.
Le delineate censure sono manifestamente infondate, ancor prima che generiche
(riproducono un omologo motivo di doglianza già formulato avverso la decisione di primo
grado), e il ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, che ha proceduto ad
autonoma riconsiderazione di tutte le emergenze processuali, ha già puntualmente evidenziato
come nessuna lesione del diritto di difesa dell’imputato sia configurabile per effetto della
valutazione compiuta dal giudice di primo grado sulla corretta individuazione del reato
presupposto della calunnia, atteso che nessuna violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza è prospettabile allorché il fatto sia individuato nei suoi elementi essenziali,
non richiedendosi che il soggetto calunniante descriva con precisione giuridica il nomen iuris
della falsa ipotesi accusatoria. In vero per la configurabilità del reato di calunnia non occorre
una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma
all’autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l’obbligo di riferire alla prima, esponga
fatti integranti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce
l’innocenza (cfr.: Cass. Sez. 6, 8.10.2008 n. 44594, De Barbieri, rv. 241654; Cass. Sez. 6,
14.3.2012 n. 18987, Nobili, rv. 252862).
All’inammissibilità della impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che
stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P• Q• M•

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novemb e 2013
Il consiglierj ensore

Fatto e diritto

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