Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50700 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50700 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUSINI FRANCESCO N. IL 15/01/1957
avverso la sentenza n. 5744/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Brusini Francesco
per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge
con particolare riferimento al divieto di ne bis in idem (articolo 649
cod.proc.pen.) relativamente ad una precedente sentenza di applicazione di pena
ex articolo 444 cod.proc.pen per reato tributario nonché un’ulteriore motivazione
illogica in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e alla violazione di legge,
senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel
caso in esame, detti vizi dell’impugnata decisione sarebbero da ritenere
esistenti; con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione;
– che quanto alla pretesa violazione del principio del divieto del ne bis in
idem la Corte territoriale, nel negare la sua applicabilità tra i fatti di cui al
procedimento oggetto del suo esame (bancarotta fraudolenta) e quelli relativi ad
ulteriore procedimento relativo a violazioni tributarie, non ha fatto altro che
applicare la pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha escluso in casi
analoghi l’esistenza del bis in idem (v. oltre la giurisprudenza citata più di
recente, Cass. Sez. V 23 aprile 2014 n. 40009);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

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