Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50700 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50700 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FASSIOTTI IVANO N. IL 28/04/1978
avverso l’ordinanza n. 1566/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

In caso di diffusione
ornatl..Ei:-e:
gli

a

e
52

in quanto:

O dispoz.to d’ufficio
Q a richiesta di
parte
mposto dalla legge

X

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 18892/2013

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’imputato Ivano Fassiotti avverso la sentenza del
Tribunale di Chieti in data 7.7.2011, con cui è stato riconosciuto colpevole dei reati di
maltrattamenti e lesioni volontarie in pregiudizio della moglie convivente, di violazione
di domicilio e di danneggiamento in danno dei genitori della moglie e per l’effetto è stato
condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di tre anni di
reclusione. Declaratoria di inammissibilità del gravame (artt. 585, lett. c, e 591, lett. c,
c.p.p.) indotta da genericità (id est aspecificità) e vaghezza delle doglianze formulate
dall’appellante, limitatosi ad invocare l’assoluzione (almeno ex art. 530 co. 2 c.p.) e -in
subordine- la riduzione della pena nei minimi edittale con i benefici di legge.
Contro il provvedimento della Corte territoriale ricorre il difensore dell’imputato,
assumendo come illegittima la ritenuta inammissibilità dell’appello, frutto di inadeguato
vaglio dell’asserita specificità dei motivi di gravame formulati contro la decisione del
Tribunale in punto di responsabilità e di adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
Le censure sono manifestamente infondate.
La Corte territoriale ha puntualmente esposto le cause della dichiarata
inammissibilità dell’appello in rapporto ai sommari contenuti dell’atto impugnatorio,
che si mostrano in modo palese privi di ogni carattere di inerenza e specificità rispetto
alla motivazione dell’impugnata sentenza del Tribunale. Né il ricorso al giudice di
legittimità può costituire lo strumento integrativo delle ragioni di doglianza (anche in
ordine al singolare rilievo del ricorrente sulla preclusa sua possibilità di proporre motivi
“nuovi” di gravame) non enunciate con il generico atto di appello dichiarato
inammissibile dalla Corte territoriale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi
equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013
estensore

Motivi della decisione

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