Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 507 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 507 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO FRANCESCA N. IL 31/01/1964
avverso la sentenza n. 407/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Esposito Francesca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale
la corte di appello di Napoli ha confermato quella resa tribunale della medesima città con cui
era stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 81 capoverso del
codice penale, 44 lettera b), 64 – 71, 65 – 72, 83 e 95 DPR 380/01 per la realizzazione senza
permesso di costruire ed in assenza di denunzia al genio civile, in zona sismica, al secondo
piano di un fabbricato già esistente, di una sopraelevazione mediante struttura portante
munita di 23 pilastri e relativo solaio di copertura nonché di due rampe di scale in cemento
armato.
Deduce in questa sede la ricorrente la carenza di dolo e, a monte, la natura pertinenti delle
opere realizzate nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
subordinazione alla demolizione del manufatto della sospensione condizionale della pena.
Successivamente la ricorrente ha fatto pervenire motivi a sostegno del ricorso in cui si
ribadiscono le doglianze in precedenza espresse.
Il ricorso è inammissibile.
Si appalesa manifestamente infondato il generico il primo motivo di ricorso.
La sentenza ha correttamente valorizzato la riscontrata attività di realizzazione dell’immobile
per una estensione di circa quattrocento metri quadrati con la posa di pilastri in cemento
armato; né la ricorrente indica sulla base di quali elementi si dovrebbe pervenire alla
conclusione della pertinenzialità del manufatto o dell’assenza dell’elemento psicologico che nei
reati contravvenzionali si concretizza anche nel profilo colposo.
Si sostanziano in censure di merito quelle concernenti la subordinazione della sospensione
condizionale della pena alla demolizione né è ravvisabile alcun profilo di illogicità nella scelta
appalesandosi anzi coerente con le esigenze di normale cautela condizionare all’eliminazione
dell’abuso la reiterazione del beneficio.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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